Mediazione e azione pauliana: iscrizione all’albo e onere della causa petendi (Cass. civ. Sez. III n. 10660 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mediatore che agisce in revocatoria ex art. 2901 cod. civ. deve allegare e provare la ragione di credito posta a fondamento dell’azione. Se la pretesa è costituita dalla provvigione per l’attività di intermediazione, l’omessa iscrizione all’albo previsto dall’art. 2 legge n. 39/1989 impedisce il sorgere del diritto e il credito non può fondare l’azione. Le direttive europee in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare le direttive 2005/36/CE e 2006/123/CE, non incidono sugli obblighi di iscrizione e non consentono la disapplicazione della legge nazionale. La causa petendi deve essere prospettata in modo specifico: la sua genericità integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. solo se il giudice omette di pronunciarsi su un titolo creditorio ulteriore effettivamente dedotto.
Il Fatto
Un intermediario conveniva davanti al Tribunale di Salerno il venditore, la società acquirente e una terza società per esercitare l’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. su una vendita immobiliare, a tutela di un preteso credito da provvigione e del risarcimento dei danni. Il contatto originario tra le parti era sfociato in un contratto preliminare del 2008, poi risolto consensualmente nel 2011, contestualmente alla vendita a favore della società acquirente.
Il Tribunale rigettava le domande. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 348/2022, rilevava che il ricorrente non era iscritto all’albo ai sensi dell’art. 2 legge n. 39/1989, condizione necessaria per vantare il credito da procacciatore, e rigettava l’appello assorbendo le altre censure. Avverso tale pronuncia l’intermediario proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. e della legge n. 39/1989, assumendo il contrasto con le direttive 2005/36/CE e 2006/123/CE e invocando la disapplicazione della norma interna. La Corte, richiamando la giurisprudenza europea già considerata dalla Corte d’appello, rileva che il considerando n. 7 della direttiva sui servizi impone di non gravare i prestatori di oneri sproporzionati, ma non elimina gli obblighi di iscrizione.
Il Collegio si conforma a Sezioni Unite n. 19161/2017, secondo cui la direttiva n. 2006/123/CE non ha posto ostacoli alla conservazione degli effetti della normativa che incide sulla retribuzione del mediatore non iscritto. La stessa pronuncia esclude che la validità del contratto di agenzia sia subordinata all’iscrizione all’albo, chiarendo però che tale regola attiene all’agente commerciale e non al mediatore. Non emergono ragioni per discostarsi dalle Sezioni Unite, poiché la direttiva 2005/36/CE non incide sugli obblighi di iscrizione e riguarda il riconoscimento delle qualifiche tra Stati membri, ipotesi estranea alla fattispecie. Il motivo è rigettato.
Con il secondo motivo il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice d’appello avesse omesso di esaminare la domanda risarcitoria quale ulteriore presupposto dell’azione. La Corte osserva che il credito posto a base della revocatoria non era solo quello da procacciatore, ma includeva anche il risarcimento per la perdita della provvigione. Il giudice d’appello ha però deciso implicitamente anche su tale presupposto, escludendo l’esistenza del diritto alla provvigione che, in quanto insussistente, non può generare alcun risarcimento. Il motivo è rigettato.
Con il terzo motivo si deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 1988 e 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello considerato un atto di riconoscimento di debito stipulato contestualmente al preliminare. Il Collegio rileva che, ove fosse esistito un titolo creditorio ulteriore a fondare l’azione pauliana, si sarebbe configurata una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: non si tratterebbe però di un mero fatto, bensì di un requisito della causa petendi, esposto in modo apodittico e generico, senza riportare il testo della scrittura privata. Il motivo è rigettato e, con esso, il ricorso. La Corte compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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