Eccezione di inadempimento è eccezione in senso stretto e soggetta a decadenza (Cass. civ. Sez. II n. 19753 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di inadempimento disciplinata dall’art. 1460 cod. civ. non è una mera difesa, ma un’eccezione in senso stretto, rilevabile soltanto su istanza di parte e non d’ufficio. Essa consiste nell’allegazione di un fatto impeditivo e nell’esercizio del potere unilaterale di attribuirvi rilevanza giuridica, sospendendo l’esecuzione della propria prestazione. Tale qualificazione vale anche quando l’eccezione operi come succedaneo funzionale della domanda riconvenzionale di risoluzione. Ne consegue che l’eccezione è soggetta alla decadenza dell’art. 167, secondo comma, cod. proc. civ.: deve essere proposta nella comparsa di risposta depositata ex art. 166 cod. proc. civ., entro il termine ivi previsto. In tale termine il convenuto non deve solo allegare il fatto, ma anche esercitare il potere di attribuirgli rilevanza giuridica.

Il Fatto

L’acquirente e la venditrice concordavano la proposta d’acquisto di un veicolo da lavoro, con un prezzo di 93.000 euro, una permuta di 10.000 euro, un residuo di 83.000 euro, un anticipo del quindici per cento e una caparra di 5.000 euro. L’acquirente versava soltanto la caparra. La venditrice non consegnava il veicolo, allegando il mancato pagamento dell’anticipo. L’acquirente agiva dinanzi al Tribunale di Catania per la risoluzione della proposta e la restituzione della caparra.

La venditrice si costituiva tardivamente, eccependo ex art. 1460 cod. civ. l’inadempimento dell’attrice. Il Tribunale dichiarava la risoluzione e condannava la venditrice alla restituzione, ritenendo tardiva l’eccezione. La Corte d’appello di Catania riformava la decisione, qualificando l’eccezione come mera difesa non soggetta a preclusioni, e rigettava le domande, con ritenzione della caparra. L’acquirente ricorreva in cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 167 e 183 cod. proc. civ. e dell’art. 1460 cod. civ., censurando la qualificazione della difesa della venditrice come mera difesa. La Corte ritiene il motivo fondato e muove dalla parte della sentenza impugnata che escludeva ogni preclusione per le mere difese.

L’argomentazione della Corte territoriale è erronea. L’eccezione di inadempimento non è una contestazione del fatto costitutivo allegato dalla compratrice, ma consiste nell’allegazione di un fatto impeditivo, il mancato pagamento dell’anticipo, e nell’esercizio del potere unilaterale di paralizzare la pretesa avversaria. In linea con la giurisprudenza di legittimità — richiamata sul punto Cass. n. 11728 del 2002 — e con la dottrina, essa è dunque eccezione in senso stretto, rilevabile solo ad istanza di parte.

A tale qualificazione contribuisce il profilo tradizionale dell’eccezione come eccezione dilatoria, diretta a sospendere temporaneamente l’esecuzione della propria prestazione e a sollecitare l’adempimento della controparte, offrendo una forma di autotutela. La gestione provvisoria delle sorti del rapporto contrattuale resta riservata all’apprezzamento esclusivo della parte. Tale ragione non è incrinata dall’evoluzione che, in assenza di un’eccezione di risoluzione di ordine generale, consente al convenuto di eccepire l’inadempimento quale strumento funzionale allo scioglimento del contratto.

Ne segue che l’eccezione di inadempimento è soggetta alla decadenza dell’art. 167, secondo comma, cod. proc. civ.: va proposta nella comparsa di risposta depositata ex art. 166 cod. proc. civ. almeno venti giorni prima della prima udienza. Nel caso di specie la venditrice si è costituita tardivamente, senza chiedere la rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., ed è decaduta dal potere di sollevarla. Resta estraneo al thema decidendum lo stabilire le sorti di un’eccezione già sollevata in via stragiudiziale.

Le difese della controricorrente muovono dall’erroneo presupposto di un’eccezione rilevabile d’ufficio: dal contratto emerge solo la previsione dell’obbligo di pagare l’anticipo, mentre spettava alla venditrice, ove tempestivamente costituita, allegare il fatto del mancato pagamento. Il primo motivo è accolto, con assorbimento dei restanti motivi, riguardanti l’omesso esame di un fatto decisivo, la violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 91 cod. proc. civ. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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