Danno da inadempimento contrattuale e onere della prova del lucro cessante (Cass. civ. Sez. 3 n. 6920 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ha l’onere di allegare e provare il danno-conseguenza, non essendo ammesso il riconoscimento di un danno in re ipsa. Il mancato adeguamento del prezzo di rivendita a quello dei concorrenti, successivo alla risoluzione del contratto, può integrare una condotta che, ex art. 1227, primo comma, c.c., interrompe il nesso causale tra l’inadempimento e il danno. La condotta del danneggiato successiva all’illecito va valutata ex officio dal giudice di merito secondo il primo comma dell’art. 1227 c.c., fattispecie distinta da quella disciplinata dal secondo comma. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, solleciti una nuova valutazione delle prove o una diversa interpretazione del contratto senza specifica censura dei canoni ermeneutici.
Il Fatto
La società acquirente di carburante conveniva in giudizio la società fornitrice, deducendo l’illegittimità della risoluzione contrattuale intimata da quest’ultima in virtù di una clausola risolutiva espressa, e chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e la condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale dichiarava risolto il rapporto per grave inadempimento della fornitrice, ma rigettava le domande risarcitorie per mancata prova del danno. La Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo che la società acquirente non avesse allegato né provato difficoltà ad approvvigionarsi da terzi o una contrazione delle vendite, e che il mancato riallineamento dei prezzi alla pompa a quelli dei concorrenti avesse interrotto il nesso causale.
La società soccombente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 1453, 1223, 1226 e 1227 c.c., contestando la qualificazione del danno come in re ipsa e la valutazione della propria condotta successiva alla risoluzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi, pur formalmente incentrati sulla violazione di legge, si risolvevano nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove offerte e dell’incidenza della condotta della società acquirente al tempo dell’interruzione della fornitura. In particolare, i giudici di merito avevano già valutato il mancato riallineamento del prezzo del carburante come condotta idonea a interrompere il nesso causale tra inadempimento e danno ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c..
La Corte ha precisato che i motivi confondevano il piano dell’art. 1227, secondo comma, c.c., che attiene al comportamento della parte danneggiata successivo all’illecito ai fini della mitigazione del danno, con quello del primo comma, che disciplina la valutazione d’ufficio del contributo causale del danneggiato nella produzione del danno. Tale distinzione è stata richiamata dalla Corte, la quale ha ribadito che la mancata prova del danno-conseguenza non può essere surrogata dalla deduzione della violazione di norme sostanziali.
Quanto alla dedotta erronea interpretazione dei contratti di fornitura, la Corte ha affermato che la censura avrebbe richiesto la prospettazione della violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c., accompagnata dalla trascrizione specifica delle clausole contrattuali, ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c.. La mancata indicazione ha reso il motivo generico e, quindi, inammissibile.
Infine, la Corte ha escluso la configurabilità del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., richiamando i limiti del sindacato di legittimità e la necessità che il vizio si sostanzi nella violazione del minimo costituzionale della motivazione. Ha inoltre rilevato che la società ricorrente non aveva considerato che la corte di merito aveva distinto l’accertato inadempimento dalla necessità di provare il danno in concreto, ritenendo le stime contrattuali non idonee allo scopo.
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Nota della Redazione
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