Ricorso inammissibile per aspecificità del motivo di violazione di legge (Cass. civ. Sez. III n. 10691 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è inammissibile se il ricorrente non indichi puntualmente le norme di cui lamenta la violazione, non ne esamini il contenuto precettivo e non lo raffronti con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che deve espressamente indicare. Non può essere demandata alla Corte di cassazione la ricerca officiosa della norma violata o dei punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa, perché tale indagine trascende le funzioni del giudice di legittimità. L’onere di specificità dei motivi, imposto dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., è presidiato a pena di inammissibilità della censura.

Il Fatto

Nel 2003 una società conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Potenza, tre soggetti legati da vincolo di affinità per far dichiarare l’inefficacia di una vendita immobiliare stipulata nel 1995 e trascritta, deducendo che il bene era stato in precedenza alienato in pregiudizio della garanzia patrimoniale dei creditori. I convenuti eccepivano l’improcedibilità della domanda e la prescrizione dell’azione revocatoria.

Riuniti i giudizi, il Tribunale rigettava la domanda dichiarando prescritta l’azione. La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza n. 297/2021 depositata il 06.05.2021, rigettava il gravame. La società, subentrata alla originaria attrice, proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., senza però evocare, né in rubrica né nel corpo del ricorso, le norme di cui lamentava la violazione e le statuizioni della sentenza ritenute viziate. La censura si limitava a prospettare la pronuncia d’appello come assunta in violazione di norme di legge, passando in rassegna taluni precedenti della Corte peraltro inconferenti, perché relativi all’istituto della simulazione.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Il collegio ha richiamato il costante orientamento di legittimità secondo cui l’onere di specificità dei motivi impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a indicare.

Solo da questo confronto può emergere la dimostrazione che le affermazioni della sentenza contrastano con il precetto normativo. La Corte ha ribadito che non può essere demandato al giudice di legittimità il compito di individuare, con una ricerca esplorativa officiosa, la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa, perché tale attività trascende le sue funzioni, richiamando sul punto Sezioni Unite n. 23745 del 28.10.2020.

La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore dei controricorrenti. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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