Rescissione per pericolo e appello: specificità dei motivi e insindacabilità del merito (Cass. civ. Sez. II n. 1480 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appello, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo introdotto dal d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, impongono, a pena di inammissibilità, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice. Non occorrono forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione, in ragione della natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello. Resta riservata al giudice del merito la valutazione di attendibilità, sufficienza e concludenza delle prove, come tale insindacabile in sede di legittimità. Le dichiarazioni di quietanza contenute nell’atto di vendita e nel preliminare, con cui il venditore riconosce di aver incassato il prezzo, hanno efficacia confessoria e non sono superabili senza la prova dell’errore di fatto o della violenza.

Il Fatto

La ricorrente aveva convenuto in giudizio l’acquirente davanti al tribunale per sentire pronunciare la rescissione del contratto di vendita immobiliare e del preliminare, stipulati nella stessa data, per stato di pericolo o per lesione e, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento per mancato pagamento del corrispettivo, con condanna al risarcimento del danno.

Il tribunale aveva accolto la domanda di rescissione e liquidato il danno. La Corte d’appello di Messina, in totale riforma, ha rigettato le domande e condannato l’attrice alle spese del doppio grado, ritenendo carente la prova dello stato di pericolo e delle minacce e infondate le ulteriori domande. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a otto motivi.

La Motivazione della Corte

Sui primi due motivi, la Corte ricostruisce il contenuto dell’atto di appello e rileva che l’appellante aveva specificamente censurato il capo relativo alla rescissione e confutato l’interpretazione delle risultanze istruttorie, illustrando l’inattendibilità di una testimonianza, la natura de relato dell’altra, l’irrilevanza della mera pendenza del procedimento penale e i rilievi sulla consulenza estimativa. Sussiste dunque la specificità dei motivi: l’appello, mezzo a devoluzione piena, mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, dovendo la parte esporre le ragioni di fatto e di diritto dell’impugnazione senza necessità di redigere un progetto alternativo di decisione, rilievo ribadito in continuità con la giurisprudenza di legittimità richiamata.

Sul terzo e quarto motivo, la Corte conferma che il giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze è rimesso al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità. La sentenza impugnata ha argomentato in concreto genericità, contraddittorietà e inconcludenza delle deposizioni, alla luce della sola pendenza del procedimento penale. È quindi escluso il vizio di motivazione apparente: non è sindacabile il peso probatorio attribuito a una testimonianza rispetto a un’altra quando il giudice di secondo grado pervenga a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello del primo giudice. Quanto alla rescissione per lesione, manca del tutto la prova dello stato di bisogno, neppure allegato.

Il quinto motivo è inammissibile perché prospetta un mero effetto riflesso dell’accoglimento dei motivi precedenti, ormai rigettati. Il sesto e il settimo motivo cadono davanti alla prova del pagamento: le quietanze contenute nell’atto di vendita e nel preliminare hanno efficacia confessoria ex artt. 2733 e 2735 cod. civ., e il creditore che le rilascia non può impugnarle senza dimostrare, a norma dell’art. 2732 cod. civ., l’errore di fatto o la violenza; nulla di ciò è stato offerto, né la dichiarazione perde valore se inserita in un contratto dichiarato nullo.

L’ottavo motivo, sulla nullità per contrarietà a norme imperative, frode alla legge, causa o motivo illeciti, è inammissibile per assoluta genericità della deduzione. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite e al pagamento del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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