Inammissibile il ricorso per cassazione che omette di riprodurre gli atti su (Cass. civ. Sez. III n. 10689 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati in modo chiaro e sintetico, mediante trascrizione, quanto meno essenziale, degli atti e dei documenti su cui si fondano. Il ricorrente che richiami documenti contabili o provvedimenti giudiziari senza riprodurne nemmeno in sintesi il contenuto viola l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. e il principio di autosufficienza, impedendo al giudice di legittimità il controllo immediato degli assunti. La censura, per tale ragione, è inammissibile per genericità.

Il Fatto

La curatela di un fallimento conveniva in giudizio tre soggetti, quali ex soci e successori di una società estinta, allegando un credito di oltre due milioni di euro maturato nei confronti di quest’ultima. A fondamento della domanda contestava la validità di una compravendita immobiliare stipulata nel 2009 tra la società debitrice e uno degli acquirenti, deducendone la natura simulata; in via subordinata chiedeva dichiararsi l’inefficacia dell’atto ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.

Il Tribunale rigettava la domanda di simulazione ma accoglieva quella revocatoria, dichiarando l’atto inefficace nei confronti del fallimento. La Corte d’Appello confermava integralmente la decisione. Uno degli originari convenuti proponeva allora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre la curatela resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, tutti incentrati sui presupposti dell’azione revocatoria e sull’accertamento del credito azionato dalla curatela. Il collegio li dichiara inammissibili, spostando il baricentro della decisione su un profilo preliminare di tecnica del ricorso, prima ancora che sul merito delle censure.

Il punto di partenza è il principio di specificità e il correlato principio di autosufficienza, richiamati nel testo nella loro formulazione consolidata e confermati alla luce della sentenza della CEDU del 28 ottobre 2021, causa Succi ed altri c/Italia. I motivi devono consentire al giudice di legittimità un controllo immediato e completo, senza ricostruzioni autonome, e la loro inosservanza compromette la funzione nomofilattica della Corte e il diritto di difesa della controparte. Il collegio richiama sul punto una serie di decisioni recenti, tra cui Cass. civ., Sez. I, ord. 15 febbraio 2025, n. 3837 e Cass. civ., Sez. III, ord. 30 dicembre 2024, n. 35064.

Nel caso concreto tali principi non risultano rispettati. Il ricorrente ha più volte richiamato, nei motivi, documenti e fonti probatorie — le schede contabili della società fallita e la sentenza n. 405/2019 del Tribunale di Catania — senza riprodurne nemmeno in sintesi il contenuto. La censura incorre così nella violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. e si rivela inammissibile per genericità.

Analogo rilievo vale per la dedotta consistenza patrimoniale residua della società debitrice. Il ricorrente non indica specificamente i beni richiamati né allega elementi idonei a comprovarne la capacità di soddisfare integralmente il credito. Non coglie, così, la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto gli immobili formalmente intestati alla società — per caratteristiche e limitato valore commerciale — non idonei a costituire garanzia rispetto all’importo azionato. La Corte territoriale aveva inoltre valorizzato l’inserimento della vendita in un disegno di dismissione sistematica del patrimonio immobiliare, con atti stipulati senza pagamento contestuale del prezzo.

La declaratoria di inammissibilità travolge l’intero ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del fallimento controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *