Notifica all’estero e presupposti dell’iscrizione ipotecaria (Cass. civ. Sez. V n. 10720 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva, l’iscrizione di ipoteca immobiliare presuppone la rituale notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento della pretesa. Quando il contribuente abbia trasferito la propria residenza all’estero, la notifica deve rispettare le formalità dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973. Le cartelle non notificate secondo tali forme non possono giustificare l’iscrizione, che resta legittima solo nei limiti degli importi effettivamente oggetto di notifica valida. Il rigetto del ricorso dell’Amministrazione conferma la soccombenza dell’ente impositore.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla CTP di Milano una comunicazione preventiva di ipoteca, nella quale confluivano quattordici cartelle di pagamento e cinque avvisi di accertamento esecutivi. Deducva l’omessa notifica della comunicazione e degli atti prodromici, oltre alla prescrizione della pretesa creditoria.

I giudici di prime cure rigettavano il ricorso. La CTR della Lombardia accoglieva invece l’appello, rilevando che il contribuente aveva da tempo trasferito la residenza all’estero e che nessuna delle diciannove cartelle era stata notificata nel rispetto delle formalità dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973. L’Agenzia delle entrate ricorreva allora per cassazione con unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria è affidato a un unico motivo, con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

La doglianza investe il nucleo del ragionamento dei giudici di merito: la CTR aveva escluso che le cartelle notificate al contribuente fossero idonee a fondare l’iscrizione ipotecaria, una volta accertato il trasferimento della residenza all’estero e il difetto delle formalità di notifica previste dalla norma richiamata.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, rigetta il ricorso. La decisione conferma l’impostazione dei giudici di appello sul rapporto di presupposizione tra validità della notifica e legittimità dell’iscrizione ipotecaria.

La Corte non procede alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva del contribuente, rimasto intimato. Rilevato inoltre che l’Agenzia delle Entrate risulta soccombente, e che la stessa è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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