Rendiconto condominiale, chiarezza e specificità delle voci di spesa (Cass. civ. Sez. II n. 10869 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rendiconto condominiale è funzionale a porre i condomini in condizione di conoscere come sono state concretamente spese le quote versate, con l’obbligo corrispondente dell’amministratore di mettere a disposizione la documentazione giustificativa delle spese indicate. Il rendiconto non deve essere redatto con la forma rigorosa prescritta per i bilanci societari, ma deve essere privo di vizi intrinseci, intellegibile e idoneo a consentire il controllo delle voci di entrata e di spesa. Non è necessario che il rendiconto riporti analiticamente i documenti specificativi delle singole voci, essendo sufficiente che il condomino possa richiederli all’amministratore. Il controllo giudiziale attiene alla legittimità delle scelte assembleari e non alla loro vantaggiosità. È denunciabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., solo la motivazione che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza.
Il Fatto
Due condomini, proprietari di un immobile e delle relative pertinenze inserite in un più ampio fabbricato condominiale, impugnavano davanti al Tribunale di Genova la delibera assembleare con cui erano stati approvati il bilancio consuntivo e il piano di riparto, deducendo la violazione dei principi di chiarezza, intellegibilità e specificità del rendiconto rispetto ad alcune voci di spesa.
Il Tribunale accolse l’opposizione e annullò la delibera per difetto di specificità di talune voci del bilancio. La Corte d’Appello di Genova riformò la decisione e rigettò l’opposizione, ritenendo che il rendiconto non dovesse riportare analiticamente i documenti giustificativi delle singole voci, potendo i condomini richiederli all’amministratore, e che nella specie la documentazione fosse stata messa a disposizione. I condomini hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente perché entrambi vertenti sul principio di chiarezza del rendiconto condominiale, sono stati giudicati infondati. Quanto al dedotto vizio di motivazione, la Corte ha ricordato che la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dal d.l. n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012, va intesa come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, consistente nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e incomprensibile.
La Corte ha richiamato il proprio orientamento, espresso dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e dalla Sezioni Unite n. 2767 del 2023: il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendo l’interprete integrarla con congetture. Nel caso esaminato, la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per cui il rendiconto rispettava i requisiti di chiarezza e specificità, sicché la motivazione supera il minimo costituzionale.
Nel merito, la Corte ha ribadito che il rendiconto è funzionale all’esigenza di far conoscere ai condomini come sono state spese le quote versate, con il correlato obbligo dell’amministratore di mettere a disposizione la documentazione giustificativa. Non trovano applicazione diretta, in materia condominiale, le norme dettate per i bilanci societari, ma il rendiconto deve comunque essere privo di vizi intrinseci e accompagnato dalla documentazione delle spese, oltre a essere intellegibile per consentire il controllo delle partite. La Corte ha richiamato sul punto Cass. civ. Sez. II n. 28257 del 2023, Cass. civ. Sez. VI n. 1370 del 2023, Cass. civ. Sez. II n. 9099 del 2000 e, quanto alla specifica indicazione delle partite quale presupposto della loro contestazione, Cass. civ. Sez. II n. 3892 del 2017.
Il sindacato giudiziale non può estendersi alla vantaggiosità delle scelte assembleari, ma solo alla loro legittimità (Cass. civ. Sez. VI n. 20135 del 2017). Il giudice di merito, esaminando il rendiconto e le singole voci, ha ritenuto che il condomino potesse distinguere le partite e le voci di spesa, nel contesto di una documentazione resa disponibile dall’amministratore e senza rifiuti opposti alle richieste di verifica. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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