Società cartiera e sanzioni tributarie all’amministratore di fatto (Cass. civ. Sez. V n. 10887 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di imposte dirette e IVA, la responsabilità del gestore uti dominus di una società di capitali interposta presuppone che l’Amministrazione finanziaria provi, anche in via indiziaria, il totale asservimento della società all’interponente. Nelle società cartiera non opera l’esclusione delle sanzioni previste dall’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, perché la società è mera fictio usata come schermo: la sanzione colpisce la persona fisica autrice dell’illecito. L’avviso di accertamento che attribuisca la responsabilità al solo titolo di amministratore di fatto, senza indicare gli elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, è nullo.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria contestava al contribuente, nella qualità di amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata, la responsabilità per il mancato versamento dell’IVA e per le sanzioni comminate alla società, con riferimento all’anno d’imposta 2009.
La CTP rigettava il ricorso del contribuente; la CTR accoglieva l’appello, rilevando il difetto di motivazione dell’avviso e l’inapplicabilità dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sulla motivazione dell’atto impositivo e sulla responsabilità sanzionatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il motivo ammissibile ma infondato. Muove dal principio secondo cui, in materia di imposte dirette e IVA, l’inesistenza di passività dichiarate o le false indicazioni possono desumersi anche da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza che l’Ufficio debba fornire prove certe. Il giudice tributario è tenuto a valutare tali elementi singolarmente e complessivamente, dando conto in motivazione dei risultati.
Richiama quindi l’orientamento consolidato sull’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973: nel caso di gestione uti dominus si determina la traslazione del reddito e delle imposte in capo all’effettivo possessore, con un rapporto di mandato senza rappresentanza tra gestore e società interposta. Su di essa incombe l’onere di provare, anche in via indiziaria, il totale asservimento della società all’interponente, spettando al contribuente la prova contraria.
Sul piano sanzionatorio, la Corte ricorda che nell’interposizione del gestore uti dominus non rileva il rapporto fiscale della società, ma quello facente capo direttamente all’interponente quale effettivo possessore del reddito. La fattispecie esula quindi dall’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e le violazioni, pur formalmente dell’ente collettivo, vanno riferite alla sua attività.
Il principio è consolidato per le società cartiera: l’esclusione delle sanzioni a carico della sola persona giuridica non opera quando la società è mera fictio utilizzata come schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell’amministratore di fatto. Viene meno la ratio dell’art. 7 e deve essere ripristinata la regola generale che colpisce la persona fisica.
Nel caso concreto la CTR si è pienamente conformata a tali principi. Il giudice di appello ha ritenuto, con accertamento in fatto non sindacabile in legittimità, che l’avviso attribuiva la responsabilità al contribuente solo in ragione della sua qualità di amministratore di fatto, senza indicare gli elementi presuntivi dell’utilizzo della società come schermo illecito. L’insussistenza di validi elementi presuntivi esonera dall’esame della prova contraria e implica la nullità dell’atto impositivo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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