Geometri, contributo minimo dovuto per la sola iscrizione all’albo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10886 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale. Sono irrilevanti, in senso contrario, la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, né la mera iscrizione ad altra gestione INPS osta all’insorgere degli obblighi verso la previdenza di categoria. Le previsioni regolamentari che sanciscono tale assetto costituiscono legittima espressione dell’autonomia regolamentare della Cassa all’esito della privatizzazione e si pongono nell’alveo dei principi desumibili dall’art. 22 della legge n. 773 del 1982, poi sviluppati dal d.lgs. n. 509 del 1994 e dalla legge n. 335 del 1995. Non è dunque richiesto, per il sorgere dell’obbligo contributivo, il presupposto della continuità dell’attività professionale.

Il Fatto

La Cassa geometri aveva emesso una cartella esattoriale per il mancato versamento di contributi, oneri e accessori per gli anni 2008 e 2012, per un importo di Euro 13.471,95, nei confronti di un professionista iscritto all’albo. Il Tribunale di Milano aveva annullato la cartella, dichiarando insussistente l’obbligo contributivo; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1702 del 2019, aveva respinto il gravame della Cassa, confermando la decisione di primo grado. Il giudice territoriale aveva argomentato che presupposto indefettibile dell’iscrizione è l’esercizio continuativo dell’attività libero professionale, non ravvisabile a fronte del mero accesso, in due occasioni, alla piattaforma SISTER.

La Cassa ricorre per cassazione con quattro motivi, deducendo la violazione di plurime disposizioni primarie e regolamentari. Il professionista resiste con controricorso, eccependo l’esistenza di un giudicato esterno che precluderebbe l’accoglimento delle pretese della Cassa. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte disattende l’eccezione di giudicato esterno. La pronuncia invocata riguardava la contribuzione per l’anno 2013, periodo diverso da quelli oggetto del giudizio (2008 e 2012). In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nell’identità dei termini di riferimento e della connotazione del rapporto, basta a configurare come diversi i rapporti contributivi: il giudicato sull’annualità 2013 si atteggia come regola del caso concreto e non può dispiegare effetto preclusivo su un periodo anteriore.

Nel merito, i motivi vengono scrutinati congiuntamente e ritenuti fondati. La Corte richiama l’orientamento costante secondo cui, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale: dal momento in cui il professionista sceglie liberamente di iscriversi, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà verso i colleghi, che importano il pagamento di una contribuzione minima.

L’art. 5 dello Statuto della Cassa stabilisce che siano obbligatoriamente iscritti i geometri iscritti all’albo che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. Tali previsioni definiscono il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi della legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. L’imposizione del contributo obbligatorio agli iscritti che non svolgano attività continuativa non comporta estensione dell’obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti.

La sentenza d’appello presta dunque il fianco alle censure, nella parte in cui reputa tamquam non essent le previsioni regolamentari qualificate come legittima espressione dell’autonomia della Cassa. Le previsioni applicabili non richiedono, per il sorgere dell’obbligo contributivo, il presupposto della continuità, che rappresenta invece il fulcro della ratio decidendi impugnata. La sussistenza degli obblighi e delle deroghe va valutata alla stregua delle previsioni dettate dalla Cassa nell’esercizio della propria autonomia.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perché rinnovi l’esame della controversia verificando gli accessi alla piattaforma SISTER e se le cognizioni tecniche del professionista abbiano influito sull’esercizio della restante attività, legandosi ad essa da un’oggettiva connessione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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