Eccezione di tardività respinta nel merito sorregge la decisione (Cass. civ. Sez. V n. 7760 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata si fonda su più ragioni autonome e distinte, ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura una sola di esse, divenendo prive di interesse le doglianze avverso le altre. La declaratoria di inammissibilità di una eccezione non rende tamquam non esset la statuizione di merito con cui il giudice, nella stessa pronuncia, abbia respinto la medesima eccezione: le due rationes restano autonome e la seconda può essere impugnata. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice di merito attribuisca l’onere della prova a un soggetto diverso da quello gravato, non quando il ricorrente contesti la valutazione delle acquisizioni istruttorie.

Il Fatto

La società contribuente presentava istanza di rimborso delle eccedenze IRES versate per gli anni di imposta dal 2011 al 2014, deducendo di non aver fruito dell’agevolazione Tremonti ambiente prevista dall’art. 6, commi 13 e ss., della legge n. 388/2000, per l’incertezza sulla cumulabilità con le tariffe incentivanti del II Conto Energia. Impugnava quindi il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, riconoscendo la cumulabilità e valorizzando la perizia stragiudiziale prodotta dalla contribuente. L’Ufficio appellava, eccependo per la prima volta la decadenza per l’annualità 2011 e censurando la quantificazione del sovraccosto ambientale. La Commissione tributaria regionale dichiarava la prima eccezione inammissibile perché nuova, la respingeva comunque nel merito e rigettava il secondo motivo. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi; la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo dell’Ufficio si articolava su tre direttrici: la qualificazione erronea dell’eccezione di decadenza come nuova, la natura tamquam non esset della decisione di merito sulla stessa eccezione, l’individuazione del dies a quo del termine di 48 mesi nel versamento dell’acconto anziché del saldo. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, perché attinge solo una delle due rationes decidendi.

La CTR, infatti, ha dapprima dichiarato inammissibile l’eccezione in quanto tardiva ai sensi dell’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e poi l’ha rigettata nel merito, considerando tempestiva l’istanza di rimborso. Si tratta di due rationes autonome e distinte. Il ricorso impugna espressamente solo la prima, sostenendo che la seconda non possa formare oggetto di censura in quanto tamquam non esset.

L’assunto non è condiviso. La giurisprudenza richiamata dalla ricorrente — Cass. n. 11675 del 2020 e Cass. n. 2155 del 2021 — riguarda l’ipotesi diversa in cui il giudice del merito abbia dichiarato inammissibile una domanda, un capo o un motivo di impugnazione, spogliandosi della potestas iudicandi, e abbia poi ugualmente proceduto all’esame nel merito: solo in tal caso le relative argomentazioni restano prive di effetti giuridici e non vanno impugnate. Nel caso in esame, invece, la statuizione di rigetto nel merito dell’eccezione costituisce una autonoma ragione della decisione, che avrebbe dovuto essere specificamente censurata.

La Corte ribadisce il principio consolidato: se la sentenza si fonda su più ragioni autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario che ciascuna formi oggetto di specifica censura e che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza. È sufficiente che una sola ragione non sia censurata, o sia respinta, perché il ricorso o il motivo debba essere rigettato integralmente, divenendo inammissibili per difetto di interesse le censure avverso le altre. Richiama sul punto Cass. Sez. U. n. 16602 del 2005, confermata da Cass. n. 10815 del 2019 e Cass. n. 13880 del 2020.

Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 6, comma 15, della legge n. 388/2000 in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR ritenuto assolto l’onere probatorio della contribuente sulla base di una perizia di parte. Anche tale motivo è inammissibile: la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura unicamente quando il giudice attribuisca l’onere della prova a un soggetto diverso da quello gravato, non quando si contesti la valutazione delle acquisizioni istruttorie. La CTR non ha violato la norma, avendo ritenuto assolto l’onere sulla scorta degli elementi dedotti. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese; non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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