Iscrizione all’albo dei geometri basta per la contribuzione minima alla Cassa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10895 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa di previdenza di categoria e del pagamento della contribuzione minima è condizione sufficiente la sola iscrizione all’albo professionale. Dal momento in cui il professionista sceglie liberamente di iscriversi all’albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà verso i colleghi, ai quali non può sottrarsi, con il conseguente obbligo contributivo. Sono irrilevanti la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. La mera iscrizione ad altra gestione INPS non è d’ostacolo all’insorgere degli obblighi verso la previdenza di categoria. Tali principi, ricavabili dall’art. 22 della legge professionale e dagli interventi normativi successivi, trovano continuità nella legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi diretti all’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.

Il Fatto

La controversia riguarda il contributo previdenziale richiesto a un geometra per le annualità 2013 e 2014. La Cassa di previdenza di categoria aveva proceduto all’iscrizione automatica del professionista e all’emissione di cartelle di pagamento, sul presupposto della sola iscrizione all’albo, benché il professionista non svolgesse attività libero professionale continuativa.

Il geometra si era opposto alle cartelle, contestando la pretesa contributiva. La Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda, escludendo l’equipollenza tra la mera posizione di amministratore di una società di capitali e l’esercizio dell’attività professionale. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, cui il professionista ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, per l’inscindibile connessione che li lega, e li ritiene fondati. Il punto centrale è il presupposto dell’obbligo contributivo: la Cassa sostiene che l’obbligo di contribuzione minima sorga per il solo fatto dell’iscrizione all’albo, indipendentemente dallo svolgimento effettivo e continuativo della professione.

La Corte richiama la propria evoluzione giurisprudenziale rispetto al precedente del 2019 citato nella sentenza impugnata e ne ribadisce l’orientamento: perché l’iscrizione e il pagamento della contribuzione minima siano obbligatori è sufficiente l’iscrizione all’albo professionale. L’iscritto che liberamente sceglie di appartenere alla categoria assume obblighi di solidarietà verso i colleghi, dai quali non può sottrarsi. Sono irrilevanti, in senso contrario, la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito; né la mera iscrizione ad altra gestione INPS impedisce l’insorgere degli obblighi verso la previdenza di categoria.

La Corte richiama l’art. 5 dello Statuto della Cassa, che impone l’iscrizione ai geometri iscritti all’albo che esercitino, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione, e collega tale disciplina ai principi della legge n. 335 del 1995 in materia di equilibrio finanziario degli enti.

Sul terzo motivo, relativo alla posizione del socio amministratore, la Corte osserva che la sentenza impugnata si è arrestata a osservazioni teoriche di principio, senza approfondire se gli atti di gestione della società operante nel settore edilizio siano stati compiuti nell’ambito di una più ampia attività professionale, con impiego delle competenze tecniche e delle cognizioni specifiche acquisite per il settore di iscrizione. La Corte richiama sul punto la ord. n. 22880/2024, che aveva già dato risposta alle medesime doglianze, chiarendo che è necessaria una connessione necessaria tra i compiti propri del geometra e quelli svolti come amministratore.

Ne discendono l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, perché rinnovi l’esame della controversia alla stregua dei principi ribaditi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *