Inammissibile il ricorso che censura TIA2 mentre il giudizio riguarda la TIA1 (Cass. civ. Sez. III n. 10899 del 25.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Tariffa d’Igiene Ambientale (TIA1), è inammissibile il ricorso per cassazione le cui censure siano integralmente costruite sulla disciplina della Tariffa Integrata Ambientale (TIA2), di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, come interpretato dall’art. 14, comma 33, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. L’impugnazione che non si attaglia alla sentenza effettivamente emessa difetta di correlazione con il provvedimento censurato e non può essere esaminata nel merito. In materia di TIA1, ai sensi dell’art. 49, commi 8, 9 e 13, del d.lgs. n. 22/1997, l’attività impositiva spetta in via esclusiva al Comune, mentre al soggetto affidatario del servizio compete la gestione e il recupero del tributo: il contraddittore legittimo è dunque il concessionario, non l’ente impositore.

Il Fatto

La società ricorrente, già affidataria del servizio di gestione dei rifiuti nell’area fiorentina, era stata condannata dal Giudice di pace di Firenze a restituire al contribuente una somma di euro 94,69, oltre interessi, a titolo di IVA versata sulla TIA.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1320/2017, aveva respinto l’impugnazione della società. Ha chiarito che la controversia riguardava la Tariffa d’Igiene Ambientale e non la tariffa integrata, escludendo la natura tributaria delle somme e quindi la loro assoggettabilità a IVA. La società ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della materia del contendere. La sentenza impugnata afferma esplicitamente che «si discute di Tariffa d’Igiene Ambientale e non di tariffa Integrata Ambientale». Lo stesso ricorso, nel riportare le conclusioni della citazione introduttiva, ammette implicitamente che si tratta di TIA1.

Su questa base la Corte esamina l’eccezione di carenza di legittimazione passiva e la ritiene infondata. Secondo la giurisprudenza richiamata, il contraddittore legittimo è il soggetto che in concreto provvede alla riscossione, non l’ente pubblico impositore. In materia di TIA1, ai sensi dell’art. 49, commi 8, 9 e 13, del d.lgs. n. 22/1997, l’attività impositiva spetta in via esclusiva al Comune, che determina l’an e il quantum della tariffa, mentre al soggetto terzo affidatario del servizio compete la gestione e il recupero del tributo, compresa l’emissione degli avvisi di accertamento.

Il ricorso è tuttavia inammissibile per una ragione diversa e assorbente. L’intera articolazione delle censure è riferita alla TIA2, ossia alla tariffa di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, come interpretata dall’art. 14, comma 33, del d.l. n. 78/2010. Questa ha natura privatistica ed è soggetta a IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633/1972, non trattandosi di un tributo. La sentenza impugnata è resa, invece, in materia di TIA1, come risulta dalla qualificazione esplicita del giudice e dall’esclusione della natura tributaria di tale tariffa.

Ne deriva la non assoggettabilità delle somme corrisposte a titolo di TIA1 all’imposta sul valore aggiunto e la debenza del rimborso in favore del contribuente. Alla mancata correlazione tra impugnazione e sentenza impugnata consegue l’inammissibilità complessiva del ricorso, perché esso non si attaglia al provvedimento che intende censurare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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