Indennità di disoccupazione esclusa dopo opzione per l’indennità sostitutiva della reintegra (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10006 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La risoluzione del rapporto di lavoro conseguente all’esercizio, da parte del lavoratore reintegrato, dell’opzione per l’indennità risarcitoria sostitutiva della reintegrazione ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori integra un atto volontario di recesso, idoneo a escludere la configurabilità dello stato di disoccupazione involontaria richiesto dall’art. 2, comma 4, della legge n. 92/2012 come presupposto per la concessione dell’indennità di disoccupazione ASPI. L’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegra è incompatibile con la successiva deduzione di dimissioni per giusta causa, poiché determina la risoluzione immediata del rapporto per volontà del lavoratore.
Il Fatto
Il lavoratore, licenziato e reintegrato per illegittimità del recesso, non avendo ricevuto le retribuzioni maturate, comunicava alla società cessionaria dell’azienda l’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva di quindici mensilità ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori e, contestualmente, il recesso per giusta causa. Chiedeva quindi all’INPS l’indennità di disoccupazione ASPI, che l’Istituto negava. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2119 c.c., ha osservato che la tesi del lavoratore secondo cui l’opzione sarebbe stata imposta dal protratto inadempimento del datore contrasta con l’accertamento dei giudici d’appello, non sindacabile in sede di legittimità, secondo cui all’esito del provvedimento di reintegrazione il lavoratore ha optato per l’indennità sostitutiva.
La Suprema Corte ha affermato che, in tale ipotesi, il lavoratore ha volontariamente posto fine a un rapporto di lavoro ancora efficace tra le parti in ragione della reintegra. L’esercizio dell’opzione esclude che, per il periodo successivo, la disoccupazione possa considerarsi involontaria: pertanto difetta il presupposto di cui all’art. 2, comma 4, della legge n. 92/2012.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha escluso che il rapporto, una volta esercitata l’opzione, possa considerarsi risolto per giusta causa, essendo la risoluzione immediata per volontà del lavoratore incompatibile con l’operare delle dimissioni per giusta causa.
Il terzo motivo, concernente l’omessa pronuncia e la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione alla mancata contestazione della procedura di convalida delle dimissioni, è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’insussistenza della disoccupazione involontaria e sulla risoluzione del rapporto per effetto dell’opzione.
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Nota della Redazione
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