IVA su TIA1 e TIA2: natura tributaria e non tributaria (Cass. civ. Sez. III n. 10912 del 25.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA applicata sulle tariffe di igiene ambientale, la TIA1 ha natura di tributo e su di essa l’IVA non è dovuta; la TIA2, invece, costituisce un corrispettivo per il servizio reso e su di essa l’IVA è dovuta dal fruitore del servizio. Il momento di decorrenza dell’imposizione coincide con l’effettiva entrata in vigore della normativa che disciplina compiutamente la TIA2, ossia il 30 giugno 2010. Ne consegue che gli importi versati a titolo di IVA sulla TIA1 dal 2001 al 30.06.2010 vanno rimborsati, mentre per la TIA2 non sussiste alcun diritto al rimborso per il periodo successivo al 30.06.2010.
Il Fatto
Il contribuente conveniva davanti al Giudice di pace il Consorzio e il Comune per ottenere il rimborso dell’IVA corrisposta sulla TIA1 e sulla TIA2 per gli anni dal 2001 al 2010. La domanda era accolta, con riconoscimento di una somma modesta oltre interessi legali dalle singole scadenze.
Il solo Consorzio impugnava la decisione davanti al Tribunale, che rigettava l’appello. Avverso la sentenza di secondo grado il Consorzio proponeva ricorso per cassazione con un unico complesso motivo, deducendo la violazione delle norme sovranazionali e la diversa natura delle due tariffe.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della natura giuridica delle due voci di prelievo. Il ricorrente sostiene che la TIA1, in quanto tributo, non può essere assoggettata a IVA, mentre la TIA2, in quanto corrispettivo, deve essere gravata dall’imposta a carico dell’utente.
Il Collegio richiama l’orientamento nomofilattico consolidato: è stata affermata la natura non tributaria della TIA2 (Sez. Un. n. 8631 del 07.05.2020; Cass. n. 454 del 13.01.2021). Da ciò deriva che l’IVA sulla TIA2 è dovuta dal momento dell’effettiva entrata in vigore della normativa che la disciplina compiutamente, individuato nel 30 giugno 2010.
Quanto alla TIA1, la Corte ribadisce che si tratta a tutti gli effetti di un tributo (Cass. n. 6149 del 05.03.2020; Sez. Un. n. 5078 del 15.03.2016). Ne consegue che l’IVA su di essa non era dovuta dal contribuente per il periodo 2001 – 30.06.2010, con conseguente diritto al rimborso.
La Corte rileva poi l’impossibilità di procedere a uno scorporo anno per anno degli importi, poiché nelle fasi di merito la somma è stata determinata complessivamente e si tratta di un accertamento di fatto non eseguibile in sede di legittimità, anche per l’indisponibilità degli atti di merito. Pertanto il ricorso è accolto nei termini indicati, con cassazione della sentenza limitatamente agli importi relativi alla TIA2 per gli anni successivi al 30.06.2010 e rinvio al Tribunale, in persona di diverso magistrato, per la determinazione concreta dell’importo e la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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