Società non operative: la prova deve fondarsi su situazioni oggettive, non su scelte soggettive (Cass. civ. Sez. 5 n. 21347 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione legale relativa di non operatività delle società, fondata sul mancato raggiungimento del reddito minimo presunto ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724/1994, può essere superata dal contribuente solo mediante la prova di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, che rendano impossibile conseguire il reddito presunto, avuto riguardo alle effettive condizioni di mercato. Non integrano tali situazioni né le scelte imprenditoriali soggettive, ancorché insindacabili, né la qualifica di imprenditore agricolo dei soci, essendo circostanza ininfluente rispetto alle giustificazioni relative al reddito dichiarato. La prova contraria deve risolversi nell’offerta di elementi di fatto che facciano desumere l’erroneità dell’esito quantitativo del test di operatività ovvero la sussistenza di un’attività imprenditoriale effettiva, caratterizzata dalla prospettiva del lucro obiettivo e della continuità aziendale.
Il Fatto
A seguito dell’esito negativo dell’interpello finalizzato alla disapplicazione della disciplina sulle società non operative, l’Agenzia delle entrate notificava alla società un avviso di accertamento con il quale rideterminava, ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724/1994, il reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2010, pari al reddito minimo calcolato sulla base del test di operatività.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società, e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo fornita la prova che la società non fosse inerte, avendo compiuto investimenti destinati a essere fruttiferi solo dopo diversi anni, e che i soci avessero la qualifica di imprenditori agricoli.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso, osservando che la censura dell’Agenzia non è volta a una rivalutazione del merito, ma all’analisi e all’applicazione delle norme, con specifica indicazione delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con l’art. 30 della legge n. 724/1994 e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel merito, la Corte rammenta che la disciplina sulle società di comodo ha la finalità di contrastare la diffusione di società anomale, utilizzate quale involucro per finalità estranee alla causa contrattuale, e che il mancato raggiungimento della soglia minima di ricavi fonda una presunzione legale relativa di non operatività, basata sulla massima di esperienza secondo cui non vi è effettività d’impresa senza una continuità minima nei ricavi.
Il contribuente può vincere la presunzione dimostrando le oggettive situazioni che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi, prova contraria da intendersi non in termini assoluti ma economici, avuto riguardo alle effettive condizioni di mercato. Tali situazioni devono essere indipendenti dalla volontà del contribuente e far desumere l’erroneità dell’esito del test di operatività ovvero la sussistenza di un’attività imprenditoriale effettiva.
La sentenza impugnata ha genericamente menzionato gli investimenti in vigneti, senza precisare quando siano stati effettuati e in quale entità, e ha richiamato la qualifica di imprenditori agricoli dei soci. Secondo la Corte, il profilo degli investimenti è strettamente legato a scelte imprenditoriali soggettive e non immediatamente ricollegabile alle difficoltà oggettive richieste dalla norma, mentre la qualifica di imprenditore agricolo è ininfluente rispetto alle giustificazioni relative al reddito dichiarato.
Quanto al provvedimento direttoriale del 2012 che ha previsto la disapplicazione senza interpello per le società che esercitano esclusivamente attività agricola, la Corte rileva che nella sentenza impugnata vi è un mero accenno, senza approfondimento dei requisiti, e che comunque tale situazione oggettiva ha rilevanza solo dal periodo d’imposta in corso alla data del provvedimento, non rilevando per l’anno 2010. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana.
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Nota della Redazione
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