IVA su TIA1 e TIA2: natura tributaria e corrispettiva (Cass. civ. Sez. III n. 10911 del 25.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’IVA non è dovuta sulla TIA1, che ha natura di tributo, e sul relativo importo il fruitore del servizio ha diritto al rimborso. Viceversa, è dovuta sulla TIA2, che costituisce un corrispettivo, a partire dal momento dell’effettiva entrata in vigore della normativa che compiutamente la disciplina, individuato al 30.06.2010. Il giudice di legittimità, accertata la diversa natura delle due prestazioni, cassa la sentenza di merito limitatamente agli importi riconosciuti a titolo di rimborso dell’IVA sulla TIA2 e rinvia al giudice di merito per la concreta determinazione delle somme dovute, non eseguibile in sede di legittimità.

Il Fatto

Un contribuente ha chiesto al Giudice di pace il rimborso dell’IVA assolta sulla TIA1, cd. Tariffa di Igiene Ambientale, e sulla TIA2, Tariffa Integrata Ambientale, per gli anni dal 2002 al 2012, nei confronti del consorzio gestore del servizio e del comune. La domanda è stata accolta in primo grado, con riconoscimento di una somma a titolo di rimborso oltre interessi legali.

Il solo consorzio ha impugnato la decisione davanti al Tribunale, che ha rigettato l’appello. Avverso la sentenza di secondo grado il consorzio ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, mentre le altre parti sono rimaste intimate.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica investe la diversa natura giuridica delle due forme di prelievo e la conseguente debenza dell’IVA. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. e del d.lgs. n. 152 del 2006, in rapporto alla Direttiva 2004/35/CE e alla Direttiva 2006/12/CE, nonché la falsa applicazione dell’art. 5, comma 2-quater, d.l. n. 208 del 2008, convertito in legge n. 13 del 2009 e modificato dall’art. 8, comma 3, d.l. n. 194 del 2009.

La Corte muove dalla distinzione tra la TIA1, che configura un tributo, e la TIA2, che invece costituisce un corrispettivo per il servizio reso. Da tale qualificazione deriva il differente trattamento ai fini dell’IVA: la prima ne è esclusa, la seconda la presuppone.

Il Collegio richiama l’orientamento nomofilattico, successivamente confermato, secondo cui la TIA2 ha natura non tributaria e l’IVA su di essa è dovuta dal momento dell’effettiva entrata in vigore della normativa che la disciplina compiutamente, ossia dal 30.06.2010. A sostegno richiama Sez. U n. 8631 del 07.05.2020 e Cass. n. 454 del 13.01.2021.

Quanto alla TIA1, la Corte conferma la natura di tributo, con la conseguenza che l’IVA non era dovuta dal contribuente per il periodo 2002 – 30.06.2010. Richiama in proposito Cass. n. 6149 del 05.03.2020 e Sez. U n. 5078 del 15.03.2016.

Non essendo possibile procedere a uno scorporo anno per anno degli importi, trattandosi di accertamento di fatto non eseguibile in sede di legittimità anche per l’indisponibilità degli atti di merito, la Corte accoglie il ricorso nei termini esposti, cassa la sentenza in relazione agli importi dovuti a titolo di rimborso dell’IVA sulla TIA2 per gli anni successivi al 30.06.2010 e rinvia al Tribunale, in persona di diverso magistrato, cui demanda anche la regolazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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