Presunzioni e spese: sindacato di legittimità e rigetto del ricorso (Cass. civ. Sez. III n. 11024 del 27.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La denuncia di errata applicazione dell’art. 2729 cod. civ. è prospettabile solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, oppure fondi la presunzione su un fatto storico privo di tali requisiti. Non è invece ammissibile quando la critica si risolve nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella seguita dal giudice di merito, perché in tal caso si chiede una inammissibile rivalutazione del merito. In tema di spese, la facoltà di disporne la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare espressamente il mancato uso di tale facoltà. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. comporta l’applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.

Il Fatto

Una banca conveniva in giudizio l’amministratore di una società debitrice e il di lui coniuge per ottenere la simulazione e, in via subordinata, la revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. di una compravendita immobiliare destinata a casa familiare. Il credito azionato era portato da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società e della garante fideiussoria.

Il Tribunale rigettava la domanda di simulazione e accoglieva quella subordinata, dichiarando l’inefficacia dell’atto nei confronti della banca e compensando parzialmente le spese. La Corte d’appello, in accoglimento dell’appello incidentale della banca, eliminava la compensazione e condannava in solido i convenuti alle spese di entrambi i gradi, confermando nel resto la decisione. Il solo acquirente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esclude profili di nullità della composizione del collegio, richiamando le Sezioni Unite n. 9611 del 2024: il consigliere che ha formulato la proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ. può far parte del collegio e essere nominato relatore, non versando in situazione di incompatibilità, poiché la proposta non rivela funzione decisoria.

Il primo motivo censura il ragionamento presuntivo della sentenza territoriale, che si fonderebbe su un’elencazione di indizi dai requisiti non specificati. La Corte dichiara il motivo inammissibile: esso, pur formalmente riferito a una violazione di legge, si risolve in una richiesta di rivisitazione dei fatti accertati in sede di merito. Spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di ricorrere alle presunzioni, individuare i fatti certi e apprezzarne rilevanza, attendibilità e concludenza, procedendo a una valutazione complessiva degli indizi e non a una loro visione parcellizzata.

Chi censura il ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare un convincimento diverso, ma deve far emergere l’assoluta illogicità o contraddittorietà del ragionamento decisorio, oppure l’omesso esame di un fatto decisivo, secondo la rigorosa interpretazione delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. Sul punto la Corte richiama anche Sez. V n. 32505 del 2023 e Sez. II n. 10927 del 2024, ribadendo che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità. Esclusa ogni carenza di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il motivo è respinto.

Il secondo motivo contesta la determinazione del valore della causa e la liquidazione delle spese. La Corte lo dichiara infondato: accolta la domanda revocatoria, correttamente le spese sono state liquidate avendo riguardo al valore di tale domanda, coincidente con il credito tutelato dall’azione (richiamate Sez. VI-3 n. 10089 del 2014 e Sez. III n. 3697 del 2020). La facoltà di compensare le spese, in caso di accoglimento parziale, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non deve motivarne il mancato esercizio (richiamate Sez. III n. 13212 del 2023 e Sez. VI-3 n. 11329 del 2019).

Il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e, per la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., all’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., oltre all’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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