Ricorso per cassazione improcedibile se non si deposita la sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 11023 del 27.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., quando la sentenza impugnata non risulti prodotta nel fascicolo, neppure dai controricorrenti, essendo presente agli atti solo il provvedimento di prime cure. La mancata produzione della decisione impugnata integra autonoma ragione di improcedibilità, non supplita dal deposito di un atto diverso pur recante nel nome del file la dicitura “impugnata”. L’istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive, formulata ai sensi dell’art. 89, cod. proc. civ., è accolta quando la locuzione usata nel ricorso risulti offensiva e del tutto inutile rispetto all’esercizio delle difese, traendo il ricorso solo occasione da tale aggettivazione. L’istituto opera anche con riferimento agli atti del giudizio di legittimità.

Il Fatto

Un avvocato aveva convenuto in giudizio due colleghi per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito di condotte diffamatorie. Aveva inoltre convenuto l’Ordine forense di appartenenza, per il risarcimento dei danni allegati come cagionati da due delibere di sospensione dall’esercizio della professione, notificate a errati indirizzi di posta elettronica certificata. Una ulteriore domanda, proposta contro un terzo, era stata poi rinunciata.

Il Tribunale aveva disatteso le domande; la Corte di appello aveva rigettato il gravame. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, dolendosi della decisione di secondo grado in tema di responsabilità processuale aggravata, spese di lite, prova della condotta diffamatoria, mancata impugnazione delle delibere dell’Ordine ed espressioni sconvenienti o offensive.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che il ricorso è improcedibile. Dagli atti, interamente telematici, non risulta prodotta, neppure dai controricorrenti, la sentenza impugnata, ossia la decisione n. 677 del 2023 della Corte di appello di Milano.

Tra le produzioni della parte ricorrente è presente solo la sentenza di prime cure, pur qualificata “impugnata” nel nome del file. La Corte richiama sul punto Cass., sez. un., n. 10648 del 2017, Cass. n. 4370 del 2019 e Cass. n. 11043 del 2024, a conferma del consolidato orientamento secondo cui il difetto di produzione della decisione impugnata preclude l’esame del ricorso.

Ne discende l’applicazione dell’art. 369, n. 2, cod. proc. civ. La Corte non esamina quindi i cinque motivi, assorbiti dalla declaratoria di improcedibilità.

È invece accolta l’istanza di cancellazione proposta dalla controricorrente ai sensi dell’art. 89, cod. proc. civ. L’espressione “ad una malfattrice”, contenuta a pagina 15 del ricorso, è offensiva e del tutto inutile rispetto all’esercizio delle difese svolte. Il ricorso, peraltro denso di espressioni aspre ed eccentriche nei confronti degli organi giurisdizionali coinvolti, trae solo occasione da tale aggettivazione. La Corte richiama, per l’applicabilità dell’istituto agli atti del giudizio di legittimità, Cass. n. 10288 del 2009.

La Corte dichiara pertanto improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore di ciascun controricorrente, liquidate in euro 7.500,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ordina la cancellazione dell’espressione «ad una malfattrice» presente a pagina 15 del ricorso. Dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto e nella misura dovuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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