Licenziamento del dirigente e insindacabilità della riorganizzazione aziendale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11746 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento del dirigente, ove il recesso datoriale sia sorretto da un’effettiva e non pretestuosa riorganizzazione aziendale di carattere strutturale, idonea a legittimare il cambio della dirigenza anche mediante assegnazione ad altri dei compiti già svolti dal lavoratore, la relativa esigenza non può essere sindacata nel merito. Il giudice non può, infatti, valutare l’intrinseca validità e opportunità del mutamento degli assetti dirigenziali. L’interpretazione dell’atto di licenziamento, quale atto unilaterale, è accertamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio motivazionale. In tema di extrapetizione, il giudice d’appello può attribuire al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa da quella data in primo grado, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste dell’atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto.

Il Fatto

Un dirigente di una società industriale veniva licenziato nel contesto di una riorganizzazione aziendale. Il Tribunale di Ancona, in parziale accoglimento del ricorso del lavoratore, condannava la società al pagamento di una somma a titolo di indennità supplementare dirigenziale.

La Corte d’appello di Ancona, in riforma della decisione, accoglieva l’appello incidentale della società, riteneva legittimo il licenziamento e rigettava la domanda. Il dirigente ricorreva per cassazione con tre motivi, incentrati sull’omesso esame di un fatto decisivo, sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sul preteso difetto di giustificatezza del recesso ai sensi del CCNL applicato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta l’omesso esame del contenuto della lettera di licenziamento. Il Collegio rileva che non viene dedotto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ma si muove piuttosto una critica nel merito all’interpretazione dell’atto datoriale. L’interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, denunciabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica ovvero per vizio di motivazione, fermo l’onere di indicare specificamente lo scostamento dai canoni o l’apparenza della motivazione.

Il ricorrente, invece, non denuncia alcuna anomalia motivazionale, ma prospetta una diversa lettura dell’atto, senza specificare quali canoni ermeneutici fossero applicabili e come il giudice se ne sia discostato. Anche l’interpretazione dell’atto di licenziamento rientra tra gli accertamenti di fatto non censurabili in sede di legittimità, se sostenuti da adeguata motivazione. Il motivo è pertanto inammissibile.

Quanto al secondo motivo, il ricorrente deduce promiscuamente un error in procedendo e la violazione di una norma sostanziale, ravvisando un vizio di extrapetizione. Il Collegio ricorda che il giudice d’appello incorre in extrapetizione solo quando pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni delle parti, ovvero su questioni non dedotte e non rilevabili d’ufficio. Non gli è precluso, invece, attribuire al rapporto una qualificazione giuridica diversa da quella di primo grado, dovendosi riconoscere il potere-dovere di definire l’esatta natura del rapporto, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste dell’impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto.

Nel caso concreto, la Corte territoriale era tenuta a pronunciarsi sul reclamo incidentale che investiva proprio la legittimità del licenziamento, e il suo ragionamento muoveva da specifiche previsioni del CCNL Dirigenti aziende industriali, pacificamente applicato. Il vizio di extrapetizione va dunque escluso, né risulta offeso il diritto di difesa o violato l’art. 101 c.p.c., poiché la Corte non ha posto a fondamento una questione rilevata d’ufficio. Parimenti insussistente è l’inversione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., fondandosi la decisione sulla valutazione di prove orali e documentali.

Infine, il terzo motivo è inammissibile. Il “principio” che il ricorrente attribuisce alla Corte di merito è estraneo all’effettiva ratio decidendi: la Corte si è limitata a escludere la pretestuosità dell’esigenza datoriale di mutare la fisionomia del proprio apparato dirigenziale, senza che fosse possibile sindacare l’intrinseca validità e opportunità di tale mutamento. La critica, inoltre, si incentra su una diversa lettura delle risultanze processuali e non sulle uniche norme collettive di cui è dedotta la violazione, ossia gli artt. 22 e 19 del CCNL. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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