Patrocinio a spese dello Stato senza riduzione per attività esaurite (Cass. civ. Sez. II n. 11025 del 27.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riduzione di un terzo degli importi spettanti al difensore, introdotta dall’art. 106-bis d.P.R. n. 115 del 2002, non si applica alle attività difensive già esaurite al momento della sua entrata in vigore. La disciplina dei compensi segue il principio di concomitanza tra tariffe professionali ed epoca della prestazione, sicché la liquidazione resta regolata ratione temporis dalla normativa vigente quando la difesa si è conclusa. Le spese del procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, ove promosso dall’avvocato per far valere un diritto proprio, si liquidano secondo la soccombenza, senza la dimidiazione dell’art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002, perché l’oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso e non sull’assistenza al soggetto patrocinato.

Il Fatto

Il difensore aveva chiesto la liquidazione dei propri onorari per l’attività svolta in favore di un assistito nel procedimento di prevenzione relativo alla sorveglianza speciale. Il Tribunale, con decreto, aveva accolto solo in parte l’istanza, escludendo le voci relative alle istanze di autorizzazione, al loro deposito e studio e ai provvedimenti autorizzativi, perché non documentate e non riconducibili ad attività difensiva.

L’opposizione del professionista si era chiusa con rigetto; la Cassazione, con una precedente pronuncia, aveva cassato con rinvio, enunciando il potere-dovere del giudice di acquisire gli atti e i documenti necessari e la riconducibilità ad attività difensiva delle richieste di autorizzazione. In sede di rinvio il Tribunale aveva accolto l’opposizione, liquidando gli onorari in misura ridotta di un terzo e dimidiando le spese del procedimento. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi dell’applicazione della riduzione di un terzo e della decurtazione della metà.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. L’art. 106-bis d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 606, lett. b), legge n. 147 del 2013, prevede che gli importi spettanti al difensore siano ridotti di un terzo, con previsione riferibile sia al patrocinio a spese dello Stato sia alla difesa d’ufficio. La Corte ribadisce che tale disposizione non opera retroattivamente rispetto alle attività già esaurite al momento della sua entrata in vigore.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza e le pronunce della Corte costituzionale n. 13 del 2016 e n. 192 del 2015, secondo cui la norma, pur riferendosi alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della legge, va letta in coerenza con il sistema. Il procedimento di liquidazione esprime una regola di concomitanza fra tariffe professionali ed epoca della prestazione, presupponendo analoga concomitanza tra esaurimento della difesa, domanda del compenso e provvedimento giudiziale. Il giudice di merito, avendo applicato la riduzione benché il procedimento presupposto si fosse concluso in epoca anteriore, è incorso nell’errore di diritto denunciato.

Il secondo motivo è parimenti fondato. In tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per l’opposizione proposta dall’avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate secondo la soccombenza, senza possibilità di riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002. Esauritasi la prestazione resa al soggetto patrocinato, l’oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso.

La Corte distingue l’ipotesi dell’opposizione avverso il rigetto della richiesta di ammissione al beneficio, ove il decreto di ammissione estende i propri effetti alle procedure derivate e accidentali connesse al procedimento penale. Tale estensione non opera, invece, quando il difensore agisce per un diritto proprio. Il giudice di merito, avendo dimidiato il compenso in un procedimento introdotto per far valere un diritto proprio, ha violato la norma richiamata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., eliminando sia la decurtazione di un terzo degli onorari, sia la dimidiazione delle spese del procedimento di opposizione, di legittimità e di rinvio, ferme restando le spese vive già liquidate. Il Ministero è condannato alle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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