Condono della società non si estende automaticamente ai soci (Cass. civ. Sez. V n. 11088 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il condono fiscale definito dalla società partecipata non giova automaticamente ai soci, i quali, per avvalersene, devono presentare autonoma istanza di definizione e restano esposti al potere-dovere dell’amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti e rettifiche nei loro confronti. La regola di imputazione per trasparenza del reddito della società di persone, fissata dall’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, non estende ai soci gli effetti di una definizione agevolata che si traduce nel pagamento di un importo globale, senza incidere sulla determinazione della base imponibile. In tal caso non è invocabile il principio per cui gli effetti della definizione si trasmettono ai soci, elaborato con riferimento alle ipotesi di rettifica della dichiarazione. La definizione di cui all’art. 16 della legge n. 289/2002 non interferisce con l’individuazione e la stima del reddito, sicché la pretesa impositiva verso i soci conserva autonoma fonte.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un accertamento dell’amministrazione finanziaria che, per l’anno di imposta 1993, recuperava a tassazione maggiori redditi in capo a una società cooperativa, alla quale era stato disconosciuto lo scopo mutualistico. L’ufficio, qualificata la cooperativa come società a ristretta base societaria, applicava la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci, tra i quali due società di persone, imputando poi il maggiore reddito di partecipazione ai soci di queste ultime.
Nel corso dei giudizi, divenuti necessari per la violazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, la società partecipata definiva la propria lite fiscale mediante il condono di cui all’art. 16 della legge n. 289/2002. I contribuenti chiedevano che gli effetti favorevoli di quella definizione fossero estesi a proprio vantaggio, con riduzione del debito pro quota. Le commissioni di merito respingevano la domanda e la questione giunge a questa Corte.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, comune a entrambi i ricorsi, censura la violazione degli art. 5 e 40 del T.U.I.R. e deduce che la base imponibile di partecipazione si sarebbe azzerata per effetto dell’adesione della società partecipata, essendo l’avviso annullato in primo grado e il giudizio d’appello estinto per definizione.
La Corte, richiamando il costante indirizzo (Cass. n. 1076/2020; Cass. n. 28007/2017; Cass. n. 7134/2014), ribadisce che il condono della società non giova automaticamente ai soci. Questi devono presentare autonoma istanza e nei loro confronti l’amministrazione conserva il potere-dovere di accertamento.
Il Collegio distingue nettamente le fattispecie. La regola invocata dai ricorrenti attiene alle ipotesi di rettifica della dichiarazione (quali quelle di cui all’art. 2-bis del d.l. n. 564/1994 e all’art. 9-bis, comma 18, del d.l. n. 79/1997), nelle quali la definizione incide sulla base imponibile. Diversamente, il condono ex art. 16 della legge n. 289/2002 si sostanzia nel versamento di un importo che non tocca la determinazione della base imponibile e quindi non interferisce con l’individuazione e la stima del reddito, cui afferisce la regola dell’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986. Ne consegue l’irrilevanza del richiamo ai principi di Cass. S.U. n. 14815/2008.
Il secondo motivo, che denuncia omessa pronuncia sul merito dell’accertamento, è dichiarato inammissibile. Le sentenze impugnate non danno conto di una contestazione del merito in sede di rinvio, poiché i contribuenti si erano limitati a eccepire l’opponibilità del condono. Difetta, pertanto, l’autosufficienza richiesta per investire in sede di legittimità questioni nuove, non comprese nel thema decidendum del giudizio di appello.
Quanto alla richiesta di attendere la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, la Corte la respinge, non essendo contemplata la sospensione del giudizio di legittimità: l’ordinamento appresta il rimedio della revocazione per contrarietà alla Convenzione, previsto dall’art. 391-quater cod. proc. civ.. I ricorsi riuniti sono quindi rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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