Carta docente spettante anche al personale educativo dei convitti statali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4810 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il personale educativo in servizio presso i convitti statali ha diritto alla Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. La funzione educativa, pur distinta da quella propriamente didattica, è collocata dall’art. 25 c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 nell’area professionale del personale docente e partecipa al processo di formazione degli allievi ai sensi dell’art. 127. L’art. 398, comma 2, d.lgs. n. 297 del 1994 estende al personale educativo lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari. Ne segue che il beneficio formativo, privo di natura retributiva, non può essere negato agli educatori. Inammissibile, per converso, il ricorso incidentale che lamenti l’omessa pronuncia sulle spese senza dedurre l’error in procedendo né indicare il valore della controversia.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito impugna in cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello ha respinto il suo gravame avverso la pronuncia di primo grado. Quest’ultima aveva accolto le domande di alcuni dipendenti in servizio presso i Convitti Statali, rientranti nell’area professionale del personale docente con profilo educativo, i quali avevano chiesto accertarsi il diritto alla Carta elettronica del docente per ciascun anno scolastico a decorrere dal 2015.

I lavoratori resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale, articolato in due motivi, volto a contestare la liquidazione delle spese operata nel giudizio di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento muovendo dal testo dell’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, che istituisce la Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, precisando che la somma non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Il successivo comma 122 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per i criteri di assegnazione.

Il Ministero sostiene che la Carta sia connessa alla sola attività didattica e che gli educatori non possano esserne destinatari. La Corte respinge la tesi richiamando i propri precedenti (Sez. L n. 32104 del 2022, Ord. n. 9894 e n. 9895 del 2024, Ord. n. 27872 del 2024) e svolgendo una lettura coordinata delle fonti.

Decisiva è la collocazione del personale educativo nell’area professionale del personale docente, disposta dall’art. 25 c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018. Il successivo art. 127, comma 2, puntualizza che la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, in un quadro coordinato di rapporti con i docenti delle scuole frequentate dai convittori.

Né regge l’argomento secondo cui sul personale educativo non graverebbe un obbligo formativo: l’art. 129 c.c.n.l. riconduce espressamente la partecipazione alle iniziative di formazione e aggiornamento all’attività funzionale alla funzione educativa. La ratio del beneficio, correlato all’esborso per le spese di aggiornamento e studio, non giustifica quindi una differenziazione di trattamento tra figure entrambe soggette a precisi oneri formativi.

La Corte valorizza infine l’art. 398, comma 2, d.lgs. n. 297 del 1994, che estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, operando un’equiparazione fondata sulla complementarietà delle funzioni. Su queste basi conclude che la Carta deve essere attribuita al personale docente tout court, compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori, e rigetta il ricorso principale.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne dichiara l’inammissibilità. L’omessa pronuncia su domande, eccezioni o istanze ritualmente introdotte integra error in procedendo e deve essere fatta valere ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., non già come vizio motivazionale o violazione di legge, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 17931 del 2013. Il ricorrente incidentale non prova di aver proposto l’appello incidentale né indica il valore della controversia, presupposto indispensabile per apprezzare la censura sui minimi tariffari. Le spese di legittimità sono compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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