Contributo di solidarietà CNPADC illegittimo e prescrizione decennale del recupero (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11120 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà introdotto da un ente previdenziale privatizzato con propria delibera, a carico di trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, è illegittimo. Esso non incide sui criteri di determinazione della pensione e non rispetta il principio del pro rata, ponendosi fuori dal numerus clausus degli atti consentiti dalla legge n. 335/1995 e richiedendo una base legale che ne soddisfi la natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost.. La finalità di equilibrio finanziario di lungo termine non giustifica un prelievo che si sovrappone al trattamento già determinato, configurandosi come prestazione autonoma di carattere provvisorio. Il recupero delle somme indebitamente trattenute è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non trovandosi in un credito liquido ed esigibile il rateo pensionistico decurtato.
Il Fatto
Un dottore commercialista, in pensione dal 2004, ha agito in giudizio nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti per accertare l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sul proprio trattamento pensionistico. Il prelievo era stato introdotto dall’art. 22 del Regolamento dell’ente e rinnovato con successive delibere.
Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando la Cassa alla restituzione delle somme trattenute nel limite della prescrizione decennale. La Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, sostenendo l’ammissibilità di un superamento dell’indirizzo consolidato e la natura quinquennale della prescrizione. Il pensionato ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, per la loro connessione. Il quadro di riferimento è tracciato dalle Sezioni Unite n. 17742 del 2015, che hanno distinto tra la disciplina anteriore e quella successiva alla legge n. 296/2006, chiarendo l’operatività attenuata del principio del pro rata. Per chi ha maturato il diritto a pensione prima della riforma del 2006 il criterio originario resta applicabile in modo rigoroso.
La Corte richiama la pronuncia che ha sancito l’illegittimità del contributo di solidarietà della stessa Cassa professionale, affermando che gli atti degli enti privatizzati incontrano il limite delle fonti di rango primario. Il d.lgs. n. 509/1994 non ha attribuito ai regolamenti delle Casse il carattere di regolamenti di delegificazione: essi non possono sostituire disposizioni legislative statali né derogare a fonti primarie. L’autonomia dell’ente, si precisa, non è legibus soluta.
Il contributo non rientra nel novero dei provvedimenti adottabili a fini di riequilibrio finanziario. Esso impone una trattenuta su trattamenti già determinati, estranea ai criteri di calcolo della pensione e incompatibile con il rispetto del pro rata. La sua natura è quella di prestazione patrimoniale autonoma, provvisoria e limitata nel tempo, che solo il legislatore può introdurre nel rispetto della riserva di legge. La finalità di equilibrio di bilancio di lungo termine non ne rappresenta un connotato.
Quanto al terzo motivo, la Corte esclude l’applicabilità della prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. e dell’art. 129 R.D.L. n. 1827/1935. Queste norme presuppongono la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere messo a disposizione del creditore. Il rateo pensionistico decurtato non è un importo pagabile. La Cassa ha esercitato un potere unilaterale di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato senza confondervisi: il termine di prescrizione dell’azione di recupero è dunque quello decennale. L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda la diversa ipotesi della riliquidazione della pensione.
La Corte dichiara quindi l’inammissibilità del ricorso e applica l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., condannando la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, valorizzando la funzione deflattiva della proposta di definizione accelerata.
Nota della Redazione
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