Prescrizione dei crediti retributivi e inammissibilità del riesame documentale in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11122 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione dei crediti retributivi, l’accertamento circa l’idoneità di un atto a produrre l’effetto interruttivo costituisce indagine di fatto riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità. La censura che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, si traduca nella mera proposta di una lettura alternativa dei documenti è inammissibile. Il regime di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato dalla legge n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015, non sorregge la sospensione della prescrizione: per i diritti non ancora prescritti al 18 luglio 2012 il termine decorre dalla cessazione del rapporto, ai sensi degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. Il motivo che non contrasta l’implicita qualificazione del rapporto come privato non disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001 è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.
Il Fatto
Due lavoratori, già dipendenti di un consorzio di bonifica fino al 31 dicembre 2017, hanno agito per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale per ottenere differenze retributive. La pretesa riguardava la maggiorazione del 10% sui minimi tabellari, prevista da un accordo sindacale del 1989, che secondo i ricorrenti andava calcolata anche sugli elementi conglobati nei minimi tariffari in base all’art. 64 del CCNL del 2005, ossia indennità di contingenza ed EDR.
Ottenuti i decreti, il consorzio propose opposizione. Il Tribunale li revocò e condannò il datore al pagamento delle somme, ritenendo però i crediti prescritti per il periodo anteriore al 18 luglio 2012. I lavoratori appellarono per il periodo precedente; il consorzio propose appello incidentale. La Corte d’appello di Potenza, riuniti i giudizi, accolse in parte gli appelli principali riconoscendo la maggiorazione del 10% sull’indennità di contingenza dal 1° gennaio 2006 e rigettò gli incidentali. Il consorzio ricorse per cassazione con due motivi; i lavoratori resistettero con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il consorzio ha dedotto la violazione dei canoni di interpretazione letterale, sostenendo che le missive dell’11 novembre 2010 e del 9 ottobre 2015 non contenessero un’espressa intimazione di pagamento e non potessero quindi interrompere la prescrizione. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile: perché un atto produca l’effetto interruttivo occorrono l’indicazione del soggetto obbligato e la manifestazione inequivocabile della volontà di far valere il diritto, ma la verifica di tali presupposti è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto, censurabile solo per violazione dei canoni legali di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., con l’onere per il ricorrente di precisare in quale modo il giudice si sia discostato da quei canoni. Ha inoltre osservato che, prospettando una semplice lettura alternativa dei documenti, si richiede una rivalutazione delle prove non consentita in Cassazione.
Con il secondo motivo il consorzio ha censurato la ritenuta incidenza della c.d. legge Fornero sul regime prescrizionale, assumendo che dall’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 fosse venuta meno la stabilità reale del rapporto. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., rilevando che il ricorrente non ha contestato la qualificazione del rapporto come lavoro privato non disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001. Il provvedimento impugnato si è conformato alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rapporto a tempo indeterminato, mancando di presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di adeguata tutela, non è assistito da un regime di stabilità: per i diritti non prescritti al 18 luglio 2012 il termine decorre dalla cessazione del rapporto.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale i lavoratori hanno lamentato l’estinzione per prescrizione dei crediti maturati in costanza di rapporto presso datori con requisito dimensionale ex art. 18, legge n. 300 del 1970, dolendosi che l’effetto interruttivo delle missive sia stato riconosciuto solo per l’aumento del 10% sull’indennità di contingenza. Anche questa censura è stata dichiarata inammissibile: sotto l’apparente violazione di legge, i ricorrenti incidentali hanno in realtà chiesto un riesame dei documenti, proponendone una lettura più ampia di quella accolta dal giudice di merito.
Il ricorso principale e quello incidentale sono stati quindi dichiarati inammissibili, con compensazione integrale delle spese di legittimità. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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