Contributi del coadiutore estesi ai redditi da partecipazione in s.a.s. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11208 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare dell’impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi previdenziali anche sul reddito d’impresa che il coadiutore percepisce quale socio accomandante di una società in accomandita semplice. L’art. 2 della legge n. 233/1990 va letto congiuntamente all’art. 3 bis del D.L. n. 384/1992, che ha rapportato il contributo alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, realizzando un ampliamento della base imponibile contributiva. I redditi di società in accomandita semplice sono redditi d’impresa anche se riferiti al socio accomandante e concorrono alla base imponibile contributiva. La sentenza d’appello che ometta di pronunciare sulla domanda di accertamento dell’inapplicabilità del regime dell’evasione contributiva è cassata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Il Fatto
Un’imprenditrice artigiana proponeva opposizione avverso la pretesa dell’ente previdenziale relativa ai contributi dovuti per una propria collaboratrice familiare. I contributi contestati riguardavano anche i redditi che la collaboratrice aveva percepito nel biennio 2012/2013 in qualità di socia accomandante di una società in accomandita semplice.
Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione; la Corte d’appello di Ancona, in riforma, la rigettava, ritenendo che il titolare dell’impresa dovesse versare la contribuzione anche sul reddito derivante dalla partecipazione societaria della coadiutrice. Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’ente previdenziale ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi — violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 233/1990 e dell’art. 3 bis del D.L. n. 384/1992, nonché dei parametri costituzionali invocati — sono esaminati congiuntamente e dichiarati infondati. La questione centrale riguarda l’individuazione del soggetto obbligato al pagamento della contribuzione per il reddito d’impresa del collaboratore derivante dalla partecipazione a società di persone.
La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 2 della legge n. 233/1990 pone a carico del titolare dell’impresa l’obbligo contributivo per sé e per i coadiutori, salvo diritto di rivalsa; l’art. 1 fissa il contributo in rapporto al reddito annuo derivante dall’attività d’impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione. Il successivo art. 3 bis del D.L. n. 384/1992 ha però stabilito che, dall’anno 1993, l’ammontare del contributo è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF.
Nell’interpretare tali disposizioni, la Corte richiama i propri indirizzi (Cass. n. 18892 del 2023, con richiamo a Cass. n. 29779 del 2017): l’art. 3 bis realizza un ampliamento della base imponibile contributiva, poiché attribuisce rilievo alla totalità dei redditi d’impresa e non più alla sola attività che dà titolo all’iscrizione. I redditi di società in accomandita semplice sono redditi d’impresa anche se riferiti al socio accomandante e vanno computati nella base imponibile contributiva.
Ne consegue che l’obbligo di versamento in capo al titolare dell’impresa artigiana si estende alla totalità dei redditi d’impresa percepiti dal coadiutore, compresi quelli derivanti dalla sua qualità di socio in società di persone. I dubbi di costituzionalità adombrati nel secondo motivo sono superati dal vaglio già operato dalla Corte costituzionale, alle cui argomentazioni la Corte integralmente rinvia.
È invece fondato il terzo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell’inapplicabilità del regime dell’evasione contributiva. La Corte d’appello ha totalmente omesso di provvedere su tale domanda, formulata nel ricorso introduttivo e riproposta in appello, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.