Compensazione impropria e linee autoliquidanti fuori dall’art. 56 l. fall. (Cass. civ. Sez. I n. 11235 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Nelle linee di credito c.d. autoliquidanti, il collegamento strutturale e funzionale tra l’anticipazione bancaria e il mandato a riscuotere rende operante un patto di compensazione impropria per elisione, che autorizza la banca a trattenere le somme riscosse all’atto dell’incasso sino a concorrenza del proprio credito. Tale meccanismo non integra una cessione di credito e non è soggetto all’art. 56 l. fall. Il patto di compensazione non postula a pena di nullità la forma scritta.
Il Fatto
Una società, in liquidazione e ammessa al concordato preventivo, convenne in giudizio la banca per ottenere la restituzione delle somme che questa aveva trattenuto incassando per suo conto ricevute bancarie e assegni emessi in suo favore. La banca, succeduta per fusione per incorporazione al diverso istituto originariamente convenuto, eccepiva che le somme erano state legittimamente imputate a storno di pregresse posizioni debitorie della cliente.
Il Tribunale accolse la domanda della società. La Corte d’appello riformò la decisione, qualificando il rapporto come linea di finanziamento autoliquidante e ravvisando un collegamento tra l’anticipazione concessa e il mandato a riscuotere, con conseguente operatività di un patto di compensazione impropria estraneo all’art. 56 l. fall. La società ricorse allora per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la doglianza di motivazione apparente. Ricorda che il vizio sussiste quando la sentenza, pur formalmente motivata, non consente di controllare l’esattezza e la logicità del ragionamento, come affermato da Cass., Sez. I, n. 13248 del 2020. Nel caso concreto, però, la Corte d’appello aveva esposto in modo chiaro la ricognizione dei fatti, gli elementi probatori e le ragioni della qualificazione giuridica, sicché il motivo è infondato; la sentenza impugnata riproduce, del resto, gli enunciati di Cass. n. 11523 del 2020.
Il secondo motivo, fondato sulla violazione degli artt. 1260, 1264 e 2729 cod. civ., è inammissibile. La Corte d’appello aveva espressamente escluso che ricorresse una cessione di credito, per cui la censura muove da una ricostruzione fattuale estranea alla decisione impugnata. Quanto all’art. 2729 cod. civ., il ragionamento presuntivo del giudice di merito è sindacabile solo se fondato su presunzioni non gravi, precise e concordanti o su un fatto storico inidoneo all’inferenza, non quando la critica si risolva nella diversa ricostruzione dei fatti, come chiarito da Cass., Sez. II, n. 9054 del 2022.
Il terzo motivo, sulla violazione dell’art. 1362 cod. civ. per assenza di un patto scritto di compensazione, resta assorbito. La Corte d’appello era giunta all’affermazione contestata sulla base del ragionamento presuntivo già censurato con il secondo motivo e aveva rilevato che il patto non postula a pena di nullità la forma scritta, rilievo non censurato.
Il quarto motivo, sull’omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile per duplice ragione. Da un lato insiste su una ricostruzione in fatto non riscontrata; dall’altro la Corte d’appello, condividendo la conclusione del Tribunale sull’insussistenza della cessione, ha realizzato la fattispecie della doppia conforme, che ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. preclude il ricorso per il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite e raddoppio, ove dovuto, del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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