Onere probatorio del correntista e valore degli estratti conto (Cass. civ. Sez. I n. 11236 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il correntista che agisca per la ripetizione delle rimesse eseguite in forza di disposizioni negoziali affette da nullità è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua domanda mediante la produzione degli estratti conto, ma tale prova non è legale ed esclusiva. All’individuazione del saldo finale si può pervenire anche con ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete, nonché con gli argomenti di prova desumibili dalla condotta processuale delle parti. Resta però inammissibile, per estraneità alla ratio decidendi, il motivo che insista sulla rideterminabilità dei saldi in difetto di un attendibile saldo di chiusura, quando il giudice di merito abbia motivato il rigetto proprio su tale difetto.
Il Fatto
Una società correntista convenne in giudizio la banca per ottenere la ripetizione delle somme che assumeva indebitamente percepite nel corso del rapporto di conto corrente, a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici e commissione di massimo scoperto. Il Tribunale respinse la domanda e la Corte d’appello di Catania, con la sentenza impugnata, confermò il rigetto.
Il giudice di secondo grado rilevò che l’andamento del rapporto era documentato solo con gli estratti conto della fase iniziale, mentre non erano stati prodotti quelli relativi agli ultimi otto anni, fino alla cessazione del rapporto. Da qui il rigetto dell’appello. La società ricorre per cassazione con cinque motivi; la banca resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui il correntista che agisce per la ripetizione è di regola tenuto a produrre i relativi estratti conto, ma chiarisce subito che non si tratta di prova legale esclusiva. Al saldo finale si può giungere anche con altri mezzi di prova idonei a offrire indicazioni certe e complete, che giustifichino il saldo maturato all’inizio del periodo documentato, senza escludere gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale delle parti.
Il primo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili. Essi insistono sulla rideterminabilità integrale dei saldi sulla base dei soli estratti conto prodotti, ma la Corte d’appello aveva espressamente affermato che nessuna rideterminazione era possibile in difetto di un attendibile saldo finale. Le censure restano così ai margini del percorso decisionale e non ne aggrediscono la ratio decidendi.
La Corte precisa che il giudice di merito non ha affatto ignorato i principi di legittimità, ma li ha applicati spiegando perché la lacuna documentale impedisse di ricostruire l’andamento del conto e di determinare l’entità dei saldi di chiusura. Né poteva soccorrere il saldo a “zero”, risultando contestato, né la perizia di parte, priva di indicazioni utili a determinare gli esiti conclusivi del rapporto.
Il secondo motivo, per vizio di motivazione, resta assorbito dall’inammissibilità del primo e del quarto. Il terzo è inammissibile perché palesemente versato in fatto: le denunciate violazioni degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non ricorrono, risolvendosi le doglianze in profili valutativi riservati al giudice del merito. Il quinto motivo, sulle spese, è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo dimostrata la riconduzione della fattispecie allo scaglione di valore invocato.
Nota della Redazione
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