Blocco contrattazione pubblica non si estende al personale ex COIME (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20447 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il blocco della contrattazione collettiva disposto dall’art. 9, comma 17, d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, e dalle disposizioni che lo hanno prorogato, opera esclusivamente per la contrattazione collettiva di diritto pubblico disciplinata dal d.lgs. n. 165/2001. Esso non si estende ai rapporti di lavoro di diritto privato instaurati dagli enti locali in forza di normative speciali, ai quali restano applicabili gli aumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva di settore. Il congelamento del trattamento economico di cui all’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010, invece, riguarda anche i rapporti di diritto privato facenti capo agli enti inseriti nel conto economico consolidato, individuati tramite il rinvio alla legge n. 196/2009 e agli elenchi ISTAT. Ne consegue che, a seguito della sentenza n. 178/2015 della Corte costituzionale, l’amministrazione è tenuta a corrispondere gli incrementi contrattuali maturati per il solo periodo non coperto dal divieto.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente di un Comune assegnata al servizio Coordinamento Interventi di Manutenzione Edile (COIME), era stata assunta con contratto a tempo indeterminato di diritto privato e con applicazione del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini. Aveva agito per ottenere le differenze retributive maturate nel periodo 1° agosto 2015 – 30 aprile 2016, sostenendo che gli aumenti previsti dai rinnovi contrattuali del 2010 e del 2014 e dal contratto integrativo provinciale del 2012 non le erano stati corrisposti.

Il Tribunale e, in appello, la Corte territoriale avevano rigettato la domanda valorizzando la natura pubblica del datore di lavoro e ritenendo che il blocco della contrattazione, dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 178/2015 della Corte costituzionale, avesse comunque escluso ogni possibilità di recupero, rimettendo al legislatore il compito di rilanciare la dialettica negoziale. Il Comune non si era costituito in appello né in cassazione. La questione giunge in Cassazione per stabilire se il blocco contrattuale si applichi anche ai rapporti privatistici del personale ex COIME.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la genesi dei rapporti. Il Comune aveva applicato il CCNL dell’edilizia privata perché originariamente si era avvalso dell’autorizzazione ai contratti di diritto privato concessa dal d.l. n. 24/1986, convertito dalla legge n. 96/1986. La natura privatistica di tali rapporti e la specialità della disciplina sono state rimarcate dalla giurisprudenza, sia pure con pronunce risalenti (Cass. Sez. Un. n. 1470 del 1996 e Cass. n. 10809 del 2003), e vanno apprezzate per risolvere la questione.

Sul blocco del trattamento economico, la Corte ribadisce che l’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010 individua la platea dei destinatari attraverso il rinvio alla legge n. 196/2009, che include tutti gli enti e i soggetti censiti dall’ISTAT. Il congelamento si estende quindi anche ai rapporti di diritto privato, a prescindere dall’applicabilità del d.lgs. n. 165/2001, che la norma non richiama (Cass. n. 5673/2002, in continuità con Cass. n. 6264 del 2019 e Cass. n. 33628 del 2021).

Diversa è la conclusione sul blocco della contrattazione. Il comma 17 dell’art. 9 richiama espressamente il personale di cui agli artt. 2, comma 2, e 3 del d.lgs. n. 165/2001, riferendosi alla sola contrattazione di diritto pubblico. Il riferimento all’indennità di vacanza contrattuale e alla legge n. 203/2008 conferma che la disciplina presuppone la scadenza dei contratti collettivi nei comparti delle pubbliche amministrazioni e non riguarda i settori privati, non rimessi all’iniziativa dell’ente.

Anche la motivazione della sentenza n. 178/2015 della Corte costituzionale, nel richiamare le differenze tra lavoro pubblico e privato e le particolarità della contrattazione di diritto pubblico, conferma che l’appello al legislatore per rilanciare la dialettica contrattuale riguarda solo i contratti pubblici. La Corte territoriale ha quindi errato nel negare il riallineamento: esso non era impedito né dal comma 17 né dal comma 1, che limitava il divieto di incremento al periodo 2010-2013, poi prorogato a tutto il 2014.

Il ricorso è accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese.

Nota della Redazione

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