Ricorso per cassazione depositato oltre il termine di venti giorni: improcedibilità (Cass. civ. Sez. I n. 11297 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dall’ultima notificazione, a norma dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ.. Il deposito effettuato oltre tale termine determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio e non sanabile. La parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, sussistendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Il Fatto
Il fallimento di una società convenne in giudizio due società chiedendo che fossero dichiarate inefficaci, ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c., due vendite immobiliari intervenute tra la società fallita, una prima acquirente e una subacquirente.
Il Tribunale accolse le domande. La Corte di appello rigettò gli appelli principali e incidentali, compensando le spese. La subacquirente propose ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il fallimento resistette con controricorso e la prima acquirente spiegò atto di intervento ad adiuvandum.
La Motivazione della Corte
Prima di esaminare i motivi di ricorso, la Corte ha affrontato l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal fallimento controricorrente, ritenendola fondata.
Dalla documentazione in atti è risultato che il deposito del ricorso notificato è avvenuto dopo venti giorni dalla notificazione del ricorso stesso: la notificazione è intervenuta in data 6.7.2021 e il deposito il 29.7.2021.
La Corte ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., assorbendo ogni altra censura.
Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente soccombente e liquidate come da dispositivo. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, richiamando Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019.
Nota della Redazione
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