Integrazione degli accessori sul compenso professionale se omessi dal giudice (Cass. civ. Sez. 2 n. 3451 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligazioni pecuniarie, costituiscono interessi legali non soltanto quelli stabiliti dall’art. 1284 cod. civ., ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia previsto dalla legge. Gli interessi dovuti sugli onorari come determinati dall’art. 9 della tariffa professionale, in misura pari al tasso ufficiale di sconto decorsi sessanta giorni dall’invio della specifica, hanno carattere accessorio rispetto alla somma dovuta per la prestazione professionale. Ne consegue che, in ipotesi di domanda di liquidazione del compenso proposta da un ingegnere o da un architetto, il giudice deve liquidare gli interessi anche in difetto di espressa invocazione della norma, a meno che non risulti una volontà di rinuncia del professionista; ai fini della doverosità del saggio e della decorrenza degli accessori, il giudice deve verificare unicamente la sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 9, ultimo comma, l. n. 143/1949.
Il Fatto
Il Tribunale di L’Aquila respinse la domanda proposta dal professionista nei confronti di un cliente, avente a oggetto la condanna al pagamento del compenso per l’attività di ingegnere svolta, oltre interessi. La Corte d’appello di L’Aquila, riformando la sentenza di primo grado, condannava il cliente al pagamento di una somma a titolo di compenso, riconoscendo l’avvenuto conferimento dell’incarico e il parziale espletamento dell’attività, ma non riconosceva gli interessi nella misura stabilita dall’art. 9 della l. n. 143/1949, limitandosi a liquidare gli “accessori come per legge”. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; il cliente non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, il ricorrente ha denunciato la parziale nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essere stata pronunciata la condanna al pagamento, sul compenso riconosciutogli, degli interessi nella misura prevista dall’ultimo comma dell’art. 9 della l. n. 143/1949, sottolineando di aver chiesto tale liquidazione sia in primo grado sia in appello.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, rilevando che il giudice d’appello si era limitato a riconoscere gli “accessori”, senza specificare che gli interessi dovessero essere calcolati nella misura prescritta dalla norma citata. In tal modo, la sentenza impugnata è risultata carente proprio sul punto dedotto con il ricorso, in quanto non vi era stata alcuna pronuncia esplicita sul saggio degli interessi.
Richiamando un principio consolidato, la Corte ha precisato che gli interessi dovuti sugli onorari ai sensi dell’art. 9 della tariffa professionale, in misura pari al tasso ufficiale di sconto decorsi sessanta giorni dall’invio della specifica, hanno natura accessoria rispetto alla somma dovuta per la prestazione. Pertanto, essi devono essere liquidati dal giudice anche in mancanza di una espressa invocazione della norma, salvo che non risulti una volontà di rinuncia del professionista. Tale principio, ribadito da numerosi precedenti di legittimità, si fonda sulla considerazione che, in materia di obbligazioni pecuniarie, la nozione di interessi legali non è limitata a quelli di cui all’art. 1284 cod. civ., ma comprende qualsiasi interesse previsto dalla legge, ancorché in misura diversa. Per questa ragione, il giudice è tenuto a verificare la sola sussistenza dei presupposti indicati dalla norma speciale.
Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., riconoscendo al ricorrente gli interessi sulla somma liquidata in suo favore nella misura del tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d’Italia, a decorrere da sessanta giorni dopo la consegna della specifica. La data di ricezione della diffida di pagamento è stata individuata in quella risultante dalla comunicazione via mail del legale del cliente, prodotta a sostegno del ricorso.
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Nota della Redazione
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