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Buoni postali: chi rifiuta senza motivo la somma offerta perde gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. (Cass. civ. Sez. I n. 3194 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1284, comma 4, c.c., stante la sua funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, non si applica quando la parte creditrice ha rifiutato, senza giustificato motivo, di ricevere la somma offerta in pagamento dalla parte debitrice e risultata corrispondente a quella riconosciuta all’esito del giudizio. (Rv. 677295-01)

Il Fatto

La titolare di ventisette buoni postali fruttiferi, emessi tra il 1987 e il 1989 e in gran parte appartenenti alla serie Q/P, aveva citato la società emittente davanti al Tribunale di Bergamo chiedendo il riconoscimento dei tassi di interesse stampati sul retro dei titoli, con condanna al pagamento di circa 290.000 euro, sul presupposto della non opponibilità del d.m. 13 giugno 1986; in subordine chiedeva la somma calcolata secondo quel decreto. La società sosteneva che i buoni dovessero essere liquidati in base al d.m. del 1986 e che la pretesa andasse limitata all’importo già quantificato all’atto della presentazione allo sportello. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale per i venticinque buoni della serie Q/P.

La Corte d’appello di Brescia aveva accolto l’appello della società, riducendo il dovuto a circa 186.000 euro secondo il d.m. del 1986 e ordinando la restituzione dell’eccedenza percepita; in parziale accoglimento dell’appello incidentale della risparmiatrice, aveva però condannato la società al pagamento degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sulle somme dovute per i buoni sottoscritti nel 1988 e nel 1989, dalla prima richiesta giudiziale al saldo. La risparmiatrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con un motivo, relativo proprio agli interessi maggiorati. Nel dicembre 2025 la ricorrente principale ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dato il consolidamento della giurisprudenza sui buoni della serie Q/P.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto l’estinzione del giudizio limitatamente al ricorso principale, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.: la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente non è di ostacolo (Cass. S.U. n. 22698/2025; Cass. S.U. n. 37551/2021). Resta quindi da esaminare il ricorso incidentale della società, che lamentava la violazione dell’art. 1284, comma 4, c.c. sotto due profili: l’assenza di un ritardo imputabile, perché la titolare avrebbe potuto riscuotere allo sportello la somma calcolata secondo il d.m. del 1986, poi risultata effettivamente dovuta; e la natura del credito da buoni postali, il cui rendimento è fissato da fonte normativa e non da accordo tra le parti.

La Corte ritiene fondato il primo profilo, con assorbimento del secondo. Dalla sentenza impugnata risulta che la risparmiatrice aveva rifiutato, senza giustificato motivo, la somma che poi le è stata riconosciuta in appello; il ritardo nel pagamento non è quindi imputabile alla società. La richiesta di sottoscrivere i moduli di rimborso in corrispondenza della dicitura “saldo” non giustificava il rifiuto: si tratta di una normale formalità, una mera dichiarazione di scienza che attesta l’operazione e l’importo ricevuto, senza alcuna limitazione del diritto di agire in giudizio per eventuali ulteriori pretese.

La ratio dell’art. 1284, comma 4, c.c. è deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti: come già osservato in Cass. n. 21827/2025, tale funzione dissuasiva non ha modo di manifestarsi quando il credito dipende da una determinazione giudiziale e il creditore ha dissentito dal quantum offerto dal debitore. Applicare la norma in questo caso contraddirebbe la sua finalità. Il ricorso incidentale è accolto, la sentenza è cassata in parte qua e, non occorrendo accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito condannando la società al pagamento dei soli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sulle somme dovute in base al d.m. 13 giugno 1986, con esclusione dei buoni del 1987, dalla prima richiesta giudiziale al saldo. Confermato il regolamento delle spese dei gradi di merito, le spese del giudizio di legittimità sono compensate, non potendo la ricorrente principale considerarsi soccombente nell’esito complessivo della lite; la rinuncia legittima esclude il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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