Contributo unificato e ricorsi cumulativi tributari: censura di fatto inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 11298 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ai sensi dell’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, vigente ratione temporis, che richiama l’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, disciplina speciale rispetto al rinvio generale dell’art. 1 del medesimo decreto legislativo. Il giudice di merito, nell’individuare il contenuto e la portata delle domande, non è vincolato al tenore letterale degli atti, ma deve ricercare il contenuto sostanziale della pretesa. La doglianza che contesti siffatta valutazione si risolve in una censura relativa a un accertamento di fatto ed è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ricorre avverso la sentenza della C.T.R. della Lombardia, che aveva rigettato l’appello dell’Amministrazione contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva accolto il ricorso della contribuente per l’annullamento dell’atto di irrogazione delle sanzioni per l’integrazione del contributo unificato, dovuto a seguito dell’instaurazione del giudizio di impugnazione di un’intimazione di pagamento.
La C.T.R. aveva ritenuto che il ricorso introduttivo riguardasse esclusivamente l’intimazione di pagamento, e non anche le cartelle esattoriali sottostanti, non notificate, evocate al solo fine di impugnare autonomamente l’intimazione stessa. Aveva inoltre escluso la rilevanza della formula con cui si chiedeva l’annullamento “di ogni atto presupposto, prodromico, connesso e correlato”, qualificandola come mera clausola di stile. Il Ministero deduce la violazione delle norme sul calcolo del contributo unificato, sostenendo che siano state impugnate anche le cartelle.
La Motivazione della Corte
Il ricorso prospetta un unico motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 2, e 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002. Il Ministero richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 78/2016, secondo cui è la prima previsione a costituire il principio per la determinazione del contributo, mentre la seconda funge da mero corollario.
La Corte riconosce la correttezza della premessa giuridica. Ribadisce il consolidato orientamento secondo cui, in caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato va determinato sulla somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, con richiamo all’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. La modifica intervenuta ad opera dell’art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013 è priva di portata innovativa. Sul punto richiama Sez. V, ordinanza n. 16283 del 10.06.2021, Cass. Sez. VI, n. 37386 del 21.12.2022 e Sez. V, ordinanza n. 17510 del 31.05.2022.
Tuttavia, il motivo è inammissibile. La doglianza finisce per risolversi in una censura relativa a un accertamento di fatto, concernente la valutazione operata dai giudici di merito sul contenuto della domanda formulata con il ricorso introduttivo. Il giudice del merito, nell’individuare il contenuto e la portata delle domande, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte. Incorre nel vizio di omesso esame solo ove limiti la pronuncia alla sola prospettazione letterale, trascurando la ricerca dell’effettivo contenuto sostanziale.
Nel caso concreto la C.T.R. giustifica adeguatamente il proprio ragionamento, qualificando le conclusioni relative agli atti presupposti e prodromici come clausola di stile, non idonea ad ampliare il thema decidendum. La sentenza impugnata non erra nell’interpretare il quadro normativo, ma afferma che il ricorso risulta inteso a conseguire l’annullamento del solo atto di intimazione gravato. Si tratta di una pura valutazione di merito, incensurabile in sede di legittimità. L’inammissibilità comporta il rigetto del ricorso, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in euro 1.400,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Non si fa luogo alla pronuncia sul doppio contributo, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendone i presupposti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.