Revocatoria fallimentare del socio: eventus damni va accertato sul suo patrimonio (Cass. civ. Sez. I n. 11296 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore del fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, l’accertamento dell’eventus damni deve essere condotto avendo riguardo ai crediti ammessi al passivo del fallito disponente, in via diretta o per effetto dell’art. 148, comma 3, l. fall., e preesistenti rispetto all’atto di disposizione. Quando l’atto sia stato compiuto dal socio illimitatamente responsabile, il giudice deve verificare il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del socio, non potendosi limitare a esaminare il solo patrimonio sociale. È esclusa l’estensione della verifica ai crediti sorti successivamente all’atto. Nel giudizio promosso dal fallimento, l’onere di provare l’insussistenza del rischio per ampie residualità patrimoniali non grava sul convenuto beneficiario dell’atto.
Il Fatto
Il fallimento di una società in nome collettivo agiva ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ. per ottenere la declaratoria di inefficacia di due vendite aventi a oggetto la nuda proprietà di un immobile: la prima, compiuta dai soci illimitatamente responsabili verso una società acquirente; la seconda, perfezionata trentaquattro giorni dopo dalla stessa acquirente verso una terza società.
Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello di Napoli, in accoglimento del gravame della curatela, dichiarava inefficaci entrambi gli atti, ravvisando il pregiudizio alle ragioni dei creditori e la consapevolezza degli acquirenti. La società acquirente ricorreva in cassazione con cinque motivi; la terza società resisteva con controricorso adesivo e ricorso incidentale affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte prende le mosse dal ricorso incidentale, per la sua attitudine a definire il giudizio in termini utili a entrambe le parti. Il primo motivo, che lamenta la mancata impugnazione di un’autonoma ratio decidendi di primo grado, è rigettato: l’atto di appello, volto all’integrale accoglimento delle domande di primo grado, implicava anche l’impugnazione di ogni affermazione contraria del tribunale, compresa quella sulla carenza di allegazione.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte territoriale aveva tratto prova della consapevolezza dell’acquirente dal rapporto di coniugio tra una venditrice e il legale rappresentante della società acquirente, rapporto mai addotto in primo grado. Il rilievo incorre nel divieto di nuove domande di cui all’art. 345 cod. proc. civ., che concerne anche la specificazione delle causae petendi. La doglianza è però priva di valore decisivo, perché il rapporto di coniugio costituisce solo uno dei plurimi elementi indicati a sostegno dell’elemento soggettivo.
Il terzo motivo è accolto. La Corte richiama il principio per cui il curatore del fallimento sociale è legittimato ad agire in revocatoria contro gli atti di disposizione del socio, poiché l’accrescimento del patrimonio di questi giova anche ai creditori sociali. Ribadisce poi il consolidato orientamento sull’onere probatorio dell’eventus damni, che richiede la consistenza del credito, la sua preesistenza all’atto e il mutamento patrimoniale del debitore.
Dalla combinazione dei due principi deriva che, per l’atto compiuto dal socio, occorre riguardare i crediti ammessi al passivo del disponente e anteriori all’atto, mentre è erronea l’estensione della verifica ai crediti sorti dopo. La Corte distrettuale ha omesso del tutto di valutare se ciascun socio disponesse di un patrimonio tale da rendere l’atto non pregiudizievole, esaminando solo il patrimonio sociale.
La Corte esclude infine che, nel caso di revocatoria esercitata dal fallimento, l’onere di provare l’insussistenza del rischio per ampie residualità patrimoniali possa gravare sul convenuto beneficiario dell’atto, che non è tenuto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale del dante causa. L’accoglimento del terzo motivo assorbe l’ultimo mezzo del ricorso incidentale e l’intero ricorso principale. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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