Ricorso per cassazione inammissibile per vizio di motivazione dopo doppia conforme (Cass. civ. Sez. III n. 11311 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia confermato la decisione di primo grado fondandosi sulle stesse ragioni di fatto, in applicazione della preclusione posta dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.. Per superare tale preclusione il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrare che esse sono tra loro diverse. L’onere di allegazione impone, inoltre, di individuare il dato extratestuale dal quale evincere l’esistenza del fatto omesso e di precisare come e quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti. Non integra il fatto omesso e decisivo la deduzione di argomentazioni difensive, di elementi istruttori o di un insieme indistinto di circostanze, dovendosi individuare un preciso accadimento storico o naturalistico.

Il Fatto

Il curatore del fallimento di una società propose azione revocatoria nei confronti di un ente impositore e di una terza acquirente, avendo ad oggetto l’atto di compravendita con cui la società debitrice aveva ceduto la proprietà di alcuni immobili. Il Tribunale di Caltanissetta rigettò la domanda, escludendo il presupposto dell’eventus damni e la natura vile del prezzo.

Nel corso del giudizio di appello, la società fu dichiarata fallita e il curatore intervenne per ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto nei confronti dell’intera massa dei creditori. La Corte d’appello dichiarò la carenza di legittimazione attiva dell’ente impositore e confermò la sentenza di primo grado. Il curatore ricorse quindi per cassazione con due motivi, entrambi articolati sul vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono stati esaminati congiuntamente per connessione e dichiarati inammissibili. La Corte ha rilevato che le circostanze asseritamente non esaminate erano state dedotte in violazione della preclusione processuale dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., che vieta di dedurre il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quando la sentenza di appello sia conforme in fatto a quella di primo grado, essendo fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto.

Per evitare l’inammissibilità, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, e dimostrare che esse sono tra loro diverse, secondo il principio affermato da Cass. n. 5947 del 2023. Nel caso concreto tale dimostrazione è mancata.

La Corte ha poi sottolineato il difetto degli oneri di allegazione. I motivi risultano formulati in maniera generica e non soddisfano l’onere di indicare il dato extratestuale dal quale evincere l’esistenza del fatto omesso, né il come e il quando tale fatto fosse stato oggetto di discussione tra le parti. Ciò non consente di attribuire ai fatti asseritamente omessi il carattere di tasselli mancanti alla plausibilità della decisione rispetto alle premesse del sillogismo giudiziario.

La Corte ha inoltre precisato il perimetro del fatto omesso e decisivo. Non costituisce fatto una questione o un punto, ma un preciso accadimento storico o naturalistico, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, richiamando Cass. n. 22397 del 2019, Cass. n. 17761 del 2016, Cass. Sez. Un. n. 5745 del 2015 e Cass. n. 7983 del 2014. Non sono fatti le argomentazioni, le supposizioni o le deduzioni difensive, gli elementi istruttori, né una moltitudine indistinta di circostanze o il vario insieme dei materiali di causa, con conseguente inammissibilità delle censure che estendano il paradigma normativo oltre tali limiti.

Con specifico riferimento al secondo motivo, la Corte ha aggiunto che è inammissibile la denuncia del vizio di motivazione volta a contestare la ravvisata sussistenza dei presupposti della revocatoria e a censurare l’asserito mancato esame di atti o documenti, senza tacere che il motivo risulta formulato in violazione del requisito prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. La Corte non ha provveduto alla liquidazione delle spese, non avendo l’ente impositore svolto attività difensiva. Ha dato infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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