La transazione tra un coobbligato e il creditore non è opponibile agli altri ma non estingue il debito (Cass. civ. Sez. 3 n. 10604 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La transazione conclusa da uno dei coobbligati con il creditore non è opponibile agli altri obbligati che vi siano estranei, i quali possono dichiarare di non volerne approfittare. Tale declaratoria, tuttavia, non determina l’inopponibilità dell’accordo né libera gli altri debitori, che rimangono obbligati per la parte di debito non coperta dalla transazione. L’unico effetto della mancata accettazione è di non far equivalere l’importo globale del debito solidale alla somma pagata dal transigente, con la conseguenza che l’obbligato che ha pagato può agire in regresso ovvero in surrogazione nei confronti degli altri per le rispettive quote. L’erronea interpretazione della domanda non è censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ma solo sotto il profilo del vizio di motivazione.
Il Fatto
Una donna, dopo aver estinto quale fideiussore un debito comune verso una società immobiliare, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti degli altri obbligati. Questi ultimi proponevano opposizione, sostenendo che la transazione conclusa dalla donna con il creditore non fosse loro opponibile, non essendone parti, trattandosi di fideiussione plurima e non di garanzia comune. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello confermava la decisione, avverso la quale gli obbligati proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarando il primo e il secondo inammissibili e il terzo infondato. Con il primo motivo i ricorrenti lamentavano l’omessa decisione in merito al mancato deposito del fascicolo di parte della fase monitoria. Il motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto l’eccezione non era mai stata prospettata nei gradi di merito e non era chiaro in che termini tale omissione avrebbe pregiudicato la decisione.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 1954 e 1304 c.c., affermando che la transazione stipulata dalla donna con il creditore non poteva estendersi agli altri debitori estranei, avendo essi dichiarato di non volersene avvalere. La Corte ha chiarito che la ratio decidendi della sentenza impugnata era diversa: pur non essendo vincolante la transazione, i ricorrenti erano rimasti debitori, poiché l’accordo non aveva coperto l’intero debito, e la codebitrice aveva agito anche in surrogazione.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 1304 e 1949 c.c., sostenendo che la donna avesse agito in regresso e non in surrogazione. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, rilevando che la censura della qualificazione della domanda è inammissibile in sede di legittimità se non per difetto di motivazione, come affermato da precedenti giurisprudenziali. La censura è stata inoltre giudicata apodittica, limitandosi a contrapporre una diversa prospettiva senza contestare le ragioni della qualificazione operata dal giudice di merito, che aveva espressamente evidenziato la proposizione simultanea delle domande di surroga e di regresso.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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