L’eccezione di nullità contrattuale è rilevabile d’ufficio anche in appello e il suo mancato esame integra omissione di pronuncia (Cass. civ. Sez. 2 n. 4432 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di nullità contrattuale configura un’eccezione in senso lato, sottratta alle preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c. e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell’art. 1421 c.c.. Tale potere officioso può essere esercitato anche dal giudice d’appello, il quale è tenuto a rilevare la nullità emergente dagli atti di causa, distinguendosi la mera rilevazione della questione dall’accertamento giudiziale della nullità, che presuppone l’attivazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il giudice di merito che ometta completamente di pronunciarsi su un’eccezione di nullità ritualmente introdotta incorre nel vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., rilevabile in sede di legittimità. Il rilievo officioso della nullità è precluso solo quando sulla validità del contratto si sia formato il giudicato interno, il che richiede che la questione sia stata oggetto di domanda o eccezione in primo grado e che la decisione, anche implicita, non sia stata impugnata.
Il Fatto
Un’Azienda Ospedaliera proponeva ricorso per la condanna di un altro Istituto ospedaliero al pagamento del corrispettivo per l’assistenza e consulenza legale prestata dai propri avvocati dipendenti, in virtù di una convenzione stipulata tra gli enti. Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda. In sede di appello, la società convenuta sollevava, per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, l’eccezione di nullità della convenzione, rilevando inoltre l’esistenza di un’altra causa tra le stesse parti, nella quale la medesima Corte territoriale aveva già dichiarato la nullità della convenzione con sentenza passata in giudicato. La Corte d’Appello, tuttavia, ometteva di pronunciarsi sull’eccezione e accoglieva parzialmente l’appello, condannando l’Istituto al pagamento di una somma ridotta. Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità ed eccependo la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza resa nell’altro giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato con priorità logica il motivo di ricorso con cui si deduceva l’omessa pronuncia sulla questione relativa alla nullità della convenzione, rigettando le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente. Ha infatti rilevato che il ricorrente aveva allegato l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando specificamente gli atti in cui era stata posta, così consentendo alla Corte di verificare la veridicità dell’allegazione.
Nel merito, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l’eccezione di nullità configura un’eccezione in senso lato, sottratta alle preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c., essendo il giudice d’appello tenuto a procedere al rilievo anche officioso della nullità contrattuale. Ha precisato che la nullità può essere dedotta anche in comparsa conclusionale in appello, purché emerga dai dati già acquisiti al processo, e che il rilievo in appello o in cassazione è ammissibile quando i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati e provati dalle parti.
La Suprema Corte ha inoltre chiarito, richiamando le Sezioni Unite n. 26242/2014, che la nullità negoziale presenta una duplice dimensione: la mera rilevazione, imposta dall’art. 1421 c.c. al giudice per ogni causa di nullità emergente dagli atti, e l’accertamento giudiziale della nullità, che presuppone la previa attivazione del contraddittorio. Il potere di rilievo officioso sussiste anche nel giudizio di appello e si estende a tutte le azioni di impugnativa negoziale, poiché la verifica della validità del contratto costituisce il prius logico necessario rispetto a qualsiasi giudizio sulla sua efficacia. Tale principio è stato ulteriormente sviluppato dalle Sezioni Unite n. 7294/2017, secondo cui l’appello, in quanto volto al riesame della pretesa fondata sul contratto, riporta automaticamente in causa il negozio quale fatto costitutivo, escludendo che un giudicato interno apparente possa impedire al giudice di appello di rilevare la nullità tutte le volte in cui la validità del contratto non sia stata oggetto di effettivo scrutinio nel giudizio precedente.
Nel caso concreto, la Corte ha accertato che la nullità della convenzione non aveva formato oggetto di domanda né di eccezione in primo grado, che non era stata dedotta con i motivi di appello ma soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, e che i presupposti per la sua valutazione erano ritualmente acquisiti al giudizio di merito, attenendo al contenuto della convenzione e alla legittimità delle sue previsioni rispetto alle norme imperative che disciplinano l’attività degli avvocati dipendenti di enti pubblici. Avendo la Corte territoriale omesso qualsiasi valutazione sul punto, la Cassazione ha ritenuto integrato il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., verificandosi quando il giudice ometta completamente di adottare un provvedimento, anche solo implicito, su un’eccezione ritualmente introdotta.
All’accoglimento del secondo motivo è conseguito l’assorbimento degli altri motivi di ricorso principale e incidentale, tutti logicamente subordinati alla verifica di validità della convenzione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che dovrà fare applicazione dei principi enunciati e regolamentare anche le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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