Inammissibili i motivi che non affrontano la motivazione impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 11312 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si concreti in una critica della decisione impugnata, con l’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, dovendo il mezzo considerare le ragioni che sorreggono la sentenza e non potendo prescinderne. La censura che investa un punto della motivazione meramente enunciativo, con cui il giudice d’appello riferisca la prospettazione di una parte, non coglie la ratio decidendi e risulta inidonea allo scopo. È altresì inammissibile, per violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., il motivo che rinvia genericamente agli atti processuali senza riprodurne direttamente o indirettamente il contenuto. Le questioni non esaminate dal giudice di merito, in quanto non riproposte né dedotte come omesso esame ex art. 112 cod. proc. civ., non sono rilevabili d’ufficio.

Il Fatto

Un Comune aveva subito la revoca, in primo grado, di un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca cessionaria di crediti per forniture di energia elettrica, per difetto di prova del credito. La Corte d’appello riformava la decisione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l’ente locale alle spese del doppio grado.

Il Comune proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, dolendosi in sintesi dell’erronea applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., della valenza della contestazione, del vizio di motivazione e dell’omessa declaratoria di nullità dei contratti per assenza di copertura finanziaria e per inefficacia della cessione. La banca resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale l’eccezione di mancato deposito della procura del controricorrente, rigettandola perché la procura risulta debitamente depositata e sottoscritta. Passa poi all’esame dei motivi, che dichiara tutti inammissibili.

Con riguardo al primo motivo, la Corte rileva che la censura investe un passaggio della sentenza impugnata che non appartiene alla ratio decidendi, ma solo all’attività enunciativa con cui il giudice d’appello ha riferito la prospettazione della resistente. Il motivo, inoltre, compie un rinvio del tutto generico agli atti processuali, omettendo la riproduzione diretta o indiretta del loro contenuto, con conseguente violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ..

Il secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e asserito travisamento della prova, è parimenti inammissibile. La prospettazione si risolve in una richiesta di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, estranea alla nozione di travisamento delineata dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, mentre la diversa lettura del fatto probatorio controverso va dedotta ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ..

Il terzo motivo, che lamenta assenza o motivazione apparente, è inammissibile perché volto a introdurre un vizio di motivazione non più denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e comunque insussistente: la Corte d’appello ha ripercorso l’iter decisorio spiegando le ragioni del dissenso, senza incorrere nel vizio di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.. Sul punto richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014.

Il quarto e il quinto motivo, relativi alla dedotta nullità dei contratti per violazione dell’art. 191 d.lgs. n. 267/2000 e all’inefficacia della cessione, sono inammissibili perché pongono questioni di cui la sentenza non si occupa e che il ricorrente non ha indicato come introdotte nel merito e riproposte in appello, non rilevabili d’ufficio trattandosi di questioni di diritto fondate su circostanze di fatto. La Corte osserva inoltre che il ricorrente non ha censurato la motivazione con cui il giudice d’appello ha ritenuto assorbite le questioni di invalidità dei contratti, motivazione che si è quindi consolidata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del Comune alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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