Revocazione per contrarietà a giudicato: identità di soggetti e oggetto (Cass. civ. Sez. III n. 11314 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ., perché una sentenza possa dirsi contraria a un precedente giudicato occorre che tra i due giudizi sussista identità di soggetti e di oggetto, con ontologica e strutturale concordanza degli elementi su cui il secondo giudizio è chiamato a pronunciarsi rispetto a quelli della decisione emessa per prima. La contrarietà è ipotizzabile solo in relazione all’oggetto degli accertamenti racchiusi nel precedente giudicato, sicché non basta allegare l’identità anagrafica delle parti, ma occorre dimostrare che la domanda risarcitoria ivi decisa coincida, nella sua consistenza sostanziale, con quella definita dalla sentenza impugnata. L’apprezzamento così compiuto dal giudice della revocazione è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Il Fatto

Una sentenza della Corte d’appello aveva condannato l’amministrazione al risarcimento del danno in favore di un gruppo di medici, per la tardiva e incompleta trasposizione di due direttive europee sul compenso degli specializzandi. L’amministrazione ha proposto revocazione avverso tale pronuncia, deducendo ai sensi dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ. il contrasto con due sentenze di merito che, a suo dire, avevano tra le parti autorità di cosa giudicata: l’una del Tribunale di Roma, l’altra del Tribunale di Bologna.

La Corte d’appello, in sede di rinvio revocatorio, ha rigettato la domanda, ritenendo non provato il passaggio in giudicato delle due pronunce indicate, perché in esse non risultavano le generalità, i codici fiscali, le specializzazioni e gli anni frequentati dai medici. Avverso tale decisione l’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con unico mezzo, deducendo la violazione degli oneri probatori e del principio di vicinanza della prova.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto dichiarato il ricorso inammissibile nei confronti di alcuni intimati. Quanto a uno di essi non risultava documentata alcuna notifica del ricorso; per altri quattro non vi era prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta, essendo risultati sconosciuti all’indirizzo o irreperibili. Nei confronti di due medici il ricorso era inammissibile per assenza di specifica censura contro la statuizione di mera presa d’atto della rinuncia all’azione compiuta dall’amministrazione, posto che la sentenza indicata come fonte del giudicato contrastante era stata dai medesimi impugnata.

Quanto agli altri medici, la Corte ha ricostruito in via preliminare il thema decidendum: la sentenza impugnata aveva affermato non la mancanza del giudicato formale, bensì l’assenza di prova di un giudicato sostanziale effettivamente contrastante. Il riferimento iniziale alla mancata prova del passaggio in giudicato è stato letto come inciso equivoco, subito chiarito dall’argomentazione incentrata sulla mancata concordanza soggettiva e oggettiva tra le sentenze.

La Corte ha poi richiamato il principio costantemente affermato nella propria giurisprudenza: perché operi l’art. 395, n. 5, cod. proc. civ. serve identità di soggetti e oggetto, con concordanza strutturale degli elementi dell’accertamento. Tale contrarietà è configurabile solo rispetto all’oggetto degli accertamenti racchiusi nel precedente, e il relativo apprezzamento del giudice della revocazione è incensurabile se la motivazione è immune da vizi logici e giuridici.

Nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata si è sottratta alle censure; è stato piuttosto il ricorso a rivelarsi carente sul piano della specificità. Delle pronunce addotte come fonti dei giudicati contrastanti non erano state fornite indicazioni sufficienti quanto al contenuto, essendo stato riportato un limitato stralcio dell’atto introduttivo, dal quale non si evinceva quali specializzazioni fossero poste a fondamento della pretesa risarcitoria.

La Corte ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese processuali. Ha escluso, infine, l’obbligo di versare il contributo unificato aggiuntivo, trattandosi di amministrazione dello Stato esentata mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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