Committente pubblico responsabile per omesso controllo sulla progettazione (Cass. civ. Sez. III n. 16722 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di opere pubbliche, la stazione appaltante è tenuta ad esercitare i poteri di ingerenza, di propulsione e di adeguata e continua sorveglianza sulla progettazione e sull’esecuzione dell’opera, con l’obbligo di controllo preliminare e successivo della conformità a legge e alle regole tecniche dei lavori. L’omesso esercizio di tali poteri non è esonerato dalla circostanza che l’errore progettuale sia ascrivibile al progettista e al direttore dei lavori. Ne deriva che il committente pubblico può essere chiamato a rispondere del danno cagionato ai terzi dall’opera, in via concorrente, ai sensi degli artt. 2043 e 2055 cod. civ., con onere del giudice di merito di verificare la configurabilità di una sua corresponsabilità. È invece inammissibile, per novità, la censura che introduce in cassazione questioni di nullità contrattuale non dedotte nei gradi di merito.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile a uso commerciale ha agito, con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., dinanzi al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’edificio, lesionato da un movimento franoso innescato dagli scavi per la realizzazione di un’infrastruttura viaria disposta dall’ente committente.
Il Tribunale ha rigettato la domanda verso l’ente e ha accertato la responsabilità concorrente del progettista, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., accogliendo anche la manleva verso gli assicuratori. La Corte d’appello ha confermato la condanna solidale dei professionisti e dell’impresa, ma ha rigettato la manleva verso gli assicuratori, ritenendo operante la clausola claims made. I condannati hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo con cui si contesta l’esclusione della responsabilità dell’ente committente. Il ragionamento della Corte territoriale, fondato sulle conclusioni della consulenza tecnica, ascriveva il fatto dannoso esclusivamente al progettista, al direttore dei lavori e all’impresa esecutrice, escludendo ogni responsabilità della committente.
Secondo la Suprema Corte, questa conclusione non tiene conto degli obblighi che incombono sulla stazione appaltante nell’ambito dell’appalto di opere pubbliche. La normativa pubblicistica impone poteri di ingerenza, di propulsione e di sorveglianza continua sulla realizzazione dell’opera, con controllo preliminare e successivo della conformità a legge e alle regole tecniche.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. III n. 4591 del 2008; Sez. VI-III n. 1263 del 2012; Sez. I n. 25408 del 2016; Sez. II n. 32991 del 2019), la Corte ribadisce che i poteri di autorizzazione, controllo e ingerenza della pubblica amministrazione nell’esecuzione dei lavori, con facoltà di disporre varianti e sospendere i lavori potenzialmente dannosi per i terzi, non possono esonerare da ogni responsabilità l’ente committente.
Nella specie, la zona interessata dai lavori era classificata come franosa quiescente e profonda, situazione di cui l’ente non poteva non essere a conoscenza e che avrebbe dovuto indurlo a più accurate verifiche. La Corte territoriale ha quindi errato, sul piano giuridico, omettendo di verificare una possibile corresponsabilità dell’ente ai sensi degli artt. 2043 e 2055 cod. civ.
Quanto al motivo sull’asserita nullità della clausola claims made, la Corte lo dichiara inammissibile per novità: le censure ulteriori non erano state sollevate nei gradi di merito, mancando l’indicazione degli atti in cui le questioni erano state proposte. Nel merito, la doglianza non si confronta con la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 22437 del 2018; n. 9140 del 2016), che riconduce il modello on claims made basis al tipo dell’assicurazione contro i danni. Accolto il primo e il terzo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
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