Responsabilità dell’avvocato e valutazione prognostica: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 10194 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità dell’avvocato per negligente svolgimento dell’attività professionale, la valutazione prognostica sul probabile esito favorevole dell’azione giudiziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l’attività omessa e il risultato che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quel giudizio e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato, sì da rendere la questione di puro diritto. Il controricorso notificato oltre il termine di cui agli artt. 369 e 370 cod. proc. civ. è inammissibile. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie. L’interpretazione della domanda giudiziale è accertamento di fatto riservato al giudice del merito.

Il Fatto

Una società affida a un avvocato il recupero giudiziale di somme pagate a una venditrice per merce in parte viziata e in parte non consegnata. Insoddisfatta dell’esito, la società propone opposizione a decreto ingiuntivo per il compenso professionale e, in via riconvenzionale, chiede l’accertamento della responsabilità professionale del legale e il risarcimento dei danni.

Il giudice di primo grado, poi il Tribunale per competenza, accoglie in parte la domanda. La Corte d’appello di Salerno respinge l’appello principale dell’avvocato e accoglie quello incidentale della società, ravvisando l’omessa richiesta degli interessi commerciali sul credito restitutorio. L’avvocato ricorre in cassazione con quattro motivi; la società notifica controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva che il controricorso risulta notificato oltre il termine previsto per il deposito del ricorso ex artt. 369 e 370 cod. proc. civ.: notificato il 26/01/2023, dunque oltre la scadenza del 25 gennaio. Ne dichiara pertanto l’inammissibilità, con la conseguenza che nulla si provvede sulle spese processuali.

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1223 e 1227 cod. civ. e degli artt. 40 e 41 cod. pen., sostenendo che la diversa quantificazione dei cartoni fosse una mera emendatio libelli. La censura non attinge la ratio decidendi: la Corte d’appello ha ritenuto che la nuova allegazione non potesse validamente introdursi con la memoria conclusionale di primo grado, stante la preclusione istruttoria, e che l’eventuale impugnazione sul punto non avrebbe sortito esito positivo. La Corte richiama l’indirizzo secondo cui la modificazione della domanda ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare petitum e causa petendi, se connessa alla vicenda sostanziale (Cass. Sez. Un. n. 12310 del 2015; Cass. Sez. III n. 30455 del 2023).

Il secondo motivo prospetta la violazione dell’art. 2697 cod. civ. sul riparto dell’onere della prova. Il motivo è inammissibile prima che infondato, perché non coglie la ratio decidendi: accertato il nesso causale tra fatto pregiudizievole ed evento, era onere dell’avvocato provare l’esatto adempimento o l’assenza di causalità. Il vizio è configurabile solo se l’onere sia attribuito a parte diversa da quella onerata (Cass. Sez. III n. 13395 del 2018).

Il terzo motivo contesta l’accoglimento dell’appello incidentale sugli interessi commerciali. La Corte ribadisce che l’interpretazione della domanda e l’apprezzamento della sua ampiezza costituiscono accertamento di fatto riservato al merito, sindacabile solo come error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. Sez. III n. 28903 del 2024; Cass. Sez. III n. 3355 del 2014). Il quarto motivo, rubricato come omessa motivazione, è inammissibile perché censura in realtà la contraddittorietà e insufficienza della motivazione, che rilevano solo se apparenti (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014). Il ricorso è conclusivamente inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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