Servitù per destinazione del padre di famiglia e litisconsorzio in divisione (Cass. civ. Sez. II n. 12690 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La servitù per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1062 cod. civ., si costituisce quando lo stato di asservimento tra i fondi, divenuti autonomi per effetto di divisione, sia riconoscibile all’atto della divisione mediante opere visibili e permanenti. Non rileva, pertanto, lo stato dei luoghi sopravvenuto, né la mancata considerazione del consulente tecnico che abbia descritto una situazione di fatto formatasi molti anni dopo. Nel giudizio di accertamento della servitù, il comproprietario del solo fondo dominante non è litisconsorte necessario rispetto al proprietario esclusivo del fondo servente. Lo stato di asservimento è apprezzabile anche in presenza di una strada non ancora asfaltata, purché il tracciato risulti chiaramente destinato al collegamento con la via pubblica. La concessione edilizia in sanatoria, infine, esaurisce la propria rilevanza nel rapporto pubblicistico e non incide sulla costituzione della servitù tra privati.
Il Fatto
La vicenda origina dalla divisione, intervenuta con scrittura privata del 1984, di una proprietà comune tra tre fratelli, sulla quale erano stati edificati tre villini adiacenti, ciascuno con appartamento al piano primo e locale seminterrato con terreno a valle. Il fondo assegnato a una sorella fu successivamente acquistato in comproprietà dagli altri due germani. Uno di essi, coniuge in regime di comunione legale, agiva per l’accertamento dell’esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile costituita per destinazione del padre di famiglia a carico della proprietà esclusiva del fratello.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo insussistente un passaggio consistente in opera permanente e visibile. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza non definitiva, riformava la decisione riconoscendo la servitù; con sentenza definitiva respingeva l’opposizione di terzo proposta dal coniuge comproprietario del fondo dominante, ne rilevava la condanna per lite temeraria e dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio sulla divisione, rimettendo le parti davanti al giudice di primo grado. Avverso tali pronunce i soccombenti proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo del litisconsorzio necessario. I ricorrenti sostenevano che il coniuge comproprietario del fondo servente non fosse stato parte del giudizio di accertamento della servitù. Il motivo è dichiarato inammissibile perché la questione viene dedotta per la prima volta in sede di legittimità: nel giudizio di merito il terzo aveva allegato la propria comproprietà del solo fondo dominante, non di quello servente. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata in tema di censure nuove, che impone al ricorrente di indicare in quale atto del giudizio precedente la questione sia stata proposta.
Nel merito, i giudici di legittimità escludono che il comproprietario del fondo dominante sia contraddittore necessario rispetto all’actio confessoria servitutis esercitata dall’attrice, poiché il fondo servente era di esclusiva proprietà del fratello e i manufatti di ostacolo al passaggio erano collocati su tale proprietà.
Quanto alla divisione, la mancata partecipazione del coniuge comproprietario — acquistato per quota in regime di comunione legale — integra invece il difetto di contraddittorio rilevato d’ufficio, con la conseguente nullità della sentenza di primo grado e la rimessione ex art. 354 c.p.c. La Corte conferma la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza, ritenendo ammissibile la liquidazione anche del grado di primo grado quando il giudice dell’impugnazione disponga la rimessione.
La pronuncia affronta poi la questione centrale della servitù per destinazione del padre di famiglia. Il consulente tecnico aveva descritto lo stato dei luoghi oltre un decennio dopo la divisione; i giudici di merito, tuttavia, hanno correttamente fondato l’accertamento sulle fotografie coeve e sulle testimonianze, confermando che lo stato di asservimento rileva solo con riferimento all’atto di divisione. La strada sterrata di cantiere, benché non ancora asfaltata, risultava inequivocabilmente destinata, anche agli occhi di terzi, a raggiungere il piano seminterrato e il terreno a valle, altrimenti interclusi. L’asfaltatura intervenuta nel 1987 non è elemento costitutivo, ma mera conferma della preesistente destinazione.
Infine, la Corte rigetta la censura sull’immobile abusivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui la servitù può essere costituita anche a favore di costruzioni abusive, poiché la concessione edilizia non incide sui rapporti tra privati. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e del procedimento di inibitoria.
Nota della Redazione
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