Fideiussione a prima richiesta e decadenza ex art 1957 con diffida stragiudiziale (Cass. civ. Sez. III n. 11321 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di fideiussione in cui le parti abbiano convenuto il pagamento a semplice richiesta scritta, l’eventuale rinvio pattizio alla clausola di decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ. deve intendersi riferito, in applicazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 1363 cod. civ., esclusivamente al termine semestrale ivi previsto. È pertanto sufficiente a evitare la decadenza la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessaria la domanda giudiziale, perché diversamente interpretando si creerebbe contraddizione tra le clausole contrattuali. In tema di presunzione di conoscibilità ex art. 1335 cod. civ., l’atto recettizio inviato con raccomandata si presume giunto a destinazione sulla base dell’attestazione di spedizione, ma se il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione, sorge in capo al mittente l’onere di provare l’avvenuto ricevimento mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, salvo che la mancata produzione sia giustificata o soccorrano altri elementi probatori.

Il Fatto

Una banca, quale mandataria di un istituto di credito, ingiungeva a una società debitrice e ai suoi fideiussori pro quota il pagamento di una somma rilevante a titolo di restituzione di un finanziamento concesso con contratto di mutuo. I fideiussori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo l’estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1957 cod. civ. e la nullità del mutuo e della garanzia.

Il Tribunale rigettava l’opposizione e confermava il decreto. La Corte d’appello, in parziale riforma, accoglieva l’appello di uno solo dei fideiussori, revocando nei suoi confronti il decreto, e confermava la pronuncia di primo grado nei confronti della società ricorrente, rigettandone l’appello. Avverso la sentenza d’appello la società fideiubente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente censurava l’interpretazione delle clausole contrattuali, sostenendo che la Corte territoriale avesse ritenuto derogato all’art. 1957 cod. civ. consentendo alla creditrice di impedire la decadenza con una mera diffida stragiudiziale. Il motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.

La Corte ha osservato che il mezzo si risolveva in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti, non consentita in sede di legittimità. In tema di interpretazione del contratto il sindacato di legittimità non investe l’accertamento in sé, ma solo il rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto. Il ricorrente che denunci un errore interpretativo ha l’onere di specificare i canoni violati e il punto in cui il giudice se ne sia discostato, onere non assolto.

Nel merito la Corte ha comunque confermato che, nei contratti ove le parti abbiano convenuto il pagamento a semplice richiesta scritta, il rinvio alla clausola di decadenza ex art. 1957 cod. civ. riguarda esclusivamente il termine, sicché è sufficiente a evitare la decadenza la richiesta stragiudiziale di pagamento (richiamati Cass. Sez. 3 n. 22346 del 2017, Cass. Sez. 3 n. 13078 del 2008 e Cass. n. 660 del 2025).

Con il secondo e terzo motivo la ricorrente lamentava l’erroneo accertamento presuntivo della ricezione della diffida stragiudiziale e il vizio di motivazione ex art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. La Corte li ha ritenuti fondati. La motivazione d’appello era contraddittoria: da un lato esigeva la contestazione della ricezione e della spedizione, dall’altro richiedeva il disconoscimento dell’avviso ammettendo la mancata produzione del lato recante la sottoscrizione del destinatario. Non è spiegato come dalla spedizione possa evincersi la ricezione.

Richiamando Cass. Sez. L n. 28580 del 2024, Cass. n. 6725 del 2018 e Cass. Sez. 3 n. 31845 del 2022, la Corte ha ribadito che se il destinatario contesta il fatto della ricezione, il mittente deve provare l’avvenuto ricevimento con la produzione dell’avviso di ricevimento; in difetto il giudice non può ritenere operante la presunzione dell’art. 1335 cod. civ. sulla sola prova dell’invio. Il ricorso è stato pertanto accolto sul secondo e terzo motivo, con assorbimento dei restanti, cassazione della sentenza e rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello.

Nota della Redazione

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