Ricorso inammissibile se non trascrive gli atti su cui fonda l’interpretazione (Cass. civ. Sez. III n. 10827 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che censura la qualificazione della domanda operata dal giudice di merito è inammissibile se il ricorrente si limita a trascrivere un passaggio isolato degli atti di controparte, senza sottoporre alla Corte l’intero compendio documentale dei gradi di merito riferito ai passaggi rilevanti. La qualificazione della domanda va operata secondo i criteri di ermeneutica negoziale e la relativa censura di legittimità esige la specifica indicazione delle regole legali di interpretazione asseritamente violate, nonché la precisazione del modo e delle considerazioni con cui il giudice del merito se ne è discostato o le ha applicate con argomentazioni illogiche o insufficienti. Non è consentito il riesame del merito in sede di legittimità, né è sufficiente che la parte prospetti una lettura diversa da quella privilegiata dal giudice. La censura sulle spese di lite è inammissibile quando proposta per la prima volta in cassazione, senza che risulti documentata la sua sottoposizione al giudice di appello.
Il Fatto
La vicenda origina dall’azione revocatoria proposta dall’agente della riscossione nei confronti di due società, per ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto di conferimento d’azienda con cui la prima aveva trasferito alla seconda l’intero compendio immobiliare, in epoca successiva al sorgere del credito erariale portato da cartelle di pagamento. Il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava inefficace il conferimento ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.
La Corte d’appello rigettava gli appelli delle società convenute e le condannava in solido alla refusione delle spese in favore dell’ente impositore. Avverso tale decisione le due società proponevano separati ricorsi per cassazione, articolando rispettivamente due e quattro motivi, mentre l’agente della riscossione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte qualifica d’ufficio il ricorso proposto dalla seconda società come ricorso incidentale, richiamando il principio per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale.
Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, sostenendo che l’attore aveva chiesto l’accertamento del credito erariale con forza di giudicato. Il motivo è dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., avendo la parte trascritto solo un passaggio insufficiente degli atti di controparte, incentrato sul lemma “accertato che la società è debitrice”, senza sottoporre alla Corte l’intero compendio documentale dei gradi di merito.
In secondo luogo, la qualificazione della domanda va operata secondo i criteri di ermeneutica negoziale e la censura di legittimità richiede la specifica individuazione delle regole legali di interpretazione asseritamente violate, nonché la precisazione del modo in cui il giudice del merito se ne è discostato. La Corte richiama il principio della propria giurisprudenza secondo cui l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda giudiziale è sindacabile in cassazione solo per illogicità o incongruenza della motivazione. Non è sufficiente prospettare una lettura diversa da quella privilegiata dal giudice, quando della clausola siano possibili più interpretazioni.
Il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., è parimenti inammissibile per le medesime ragioni di deficit documentale. La motivazione della sentenza impugnata è giudicata ragionevole e lineare, in quanto la riconducibilità del credito erariale all’allora agente della riscossione emerge dalla lettura uniforme delle risultanze processuali compiuta dai giudici di merito, dovendosi ascrivere a mero errore materiale il riferimento a un soggetto diverso contenuto nell’atto.
Il terzo motivo, con cui la ricorrente incidentale lamenta la mancata rimessione in termini, è infondato. La questione va ricondotta all’art. 294 cod. proc. civ. e la ricorrente non ha indicato, né in primo grado né in appello, le attività che le sarebbero state precluse dalla nullità della notificazione. Il quarto motivo, sulle spese, è inammissibile perché nuovo e generico. La Corte rigetta i ricorsi, compensa tra le ricorrenti le spese di legittimità e condanna le stesse al pagamento solidale delle spese in favore della controricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.