Specializzandi, indennizzo solo se il corso è negli elenchi comunitari (Cass. civ. Sez. III n. 11316 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del medico specializzando al compenso per la mancata o tardiva attuazione delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE presuppone che il corso frequentato sia incluso negli elenchi allegati alle direttive stesse, ovvero sia equipollente a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri. Tale inclusione, o equipollenza, costituisce fatto costitutivo della pretesa, che l’attore deve specificamente allegare e, ove contestato, provare. Non si tratta di fatto impeditivo, sicché il giudice è tenuto a verificarne d’ufficio la sussistenza, indipendentemente da una specifica eccezione del convenuto. La contestazione proposta dall’amministrazione per la prima volta in appello non incontra il divieto di cui all’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di mera difesa. L’eventuale preclusione può opporsi solo allegando un accertamento di fatto consolidatosi in primo grado per non contestazione, con indicazione della sede e del modo della sua formazione.
Il Fatto
Il ricorrente, medico, aveva frequentato presso un’università statale la scuola di specializzazione in chirurgia d’urgenza e pronto soccorso dall’anno accademico 1981/1982 al 1985/1986, senza percepire alcuna remunerazione. Ha convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attuazione delle direttive europee in materia di formazione dei medici specialisti.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21524 del 2016, ha rigettato la domanda in ragione dell’anno di immatricolazione, anteriore all’anno accademico 1983/1984. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2222/2022, ha riformato la decisione e condannato l’amministrazione al pagamento delle somme corrispondenti agli anni di frequenza, oltre interessi. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della direttiva 82/76/CEE e degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., censurando l’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’equipollenza tra la specializzazione frequentata e quella in chirurgia generale sarebbe un fatto notorio, desumibile senza un concreto raffronto dei piani di studio.
La Corte ricostruisce il quadro consolidato: l’inclusione del corso negli elenchi allegati alle direttive, o la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri, è elemento costitutivo della fattispecie. Non è configurabile come fatto impeditivo, sicché il giudice deve sempre verificarne l’effettiva sussistenza, anche d’ufficio e senza sollecitare ulteriore contraddittorio.
Quanto al profilo processuale, la Corte chiarisce che una difesa siffatta non integra eccezione in senso stretto e non è quindi preclusa dal divieto dell’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. perché proposta per la prima volta in appello. Per invocare la preclusione da non contestazione non basta dedurre la novità della contestazione: occorre allegare l’esistenza di un accertamento di fatto già consolidatosi in primo grado, indicando la sede e il modo della sua formazione.
Nel caso concreto la difesa erariale non ha contestato nel merito la verifica di equipollenza, ma ha dedotto che la Corte d’appello ha omesso di compierla pur trattandosi di fatto costitutivo: è stata quindi posta una pura quaestio iuris, con ricorso ammissibile. Nel merito, la specializzazione non è inclusa negli elenchi comunitari e non risulta allegato alcun accertamento consolidato di equipollenza.
La Corte esclude infine che rilevi l’equivalenza dichiarata dal d.m. 30 gennaio 1998, successivo all’immatricolazione. Il mero inserimento di un corso nei decreti ministeriali posteriori al d.lgs. n. 257 del 1991 non è decisivo, mancando l’effettiva equipollenza da accertare in concreto. Il mancato ampliamento delle specializzazioni equipollenti costituiva una facoltà e non un obbligo per gli Stati membri. Il ricorso è pertanto accolto, il secondo motivo assorbito, la sentenza cassata e la domanda rigettata nel merito, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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