Inammissibile il ricorso che non localizza gli atti e prospetta questioni nuove (Cass. civ. Sez. III n. 11471 del 01.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca errores in procedendo è ammissibile solo se espone in modo esaustivo il fatto processuale e descrive in termini essenziali, ma completi, gli atti sui quali i motivi si fondano, sì da consentire alla Corte il diretto esame degli atti del merito. Non basta la riproduzione frammentaria di alcuni passaggi: occorre trascrivere il contenuto rilevante degli atti d’interesse secondo i criteri di sinteticità e chiarezza indicati dalla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, causa Succi e altri c/Italia. Il ricorrente deve inoltre localizzare gli atti processuali richiamati, indicandone la collocazione nel fascicolo di ufficio e l’avvenuta produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità. È infine inammissibile il motivo che prospetti per la prima volta in sede di legittimità questioni non dedotte davanti al giudice di merito, senza indicare l’atto in cui tale deduzione sarebbe avvenuta.

Il Fatto

Un soggetto agisce con ricorso monitorio per la restituzione dell’indebito, ai sensi degli artt. 1180 e 2036 cod. civ., chiedendo la condanna del fratello al pagamento di una somma che assume di avere anticipato, per ragioni di solidarietà familiare, versandola direttamente al creditore di lui. La somma corrisponde alle spese di lite liquidate in un giudizio nel quale il debitore era rimasto soccombente.

Emesso il decreto ingiuntivo, l’ingiunto propone opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., negando di avere aderito all’adempimento e sostenendo che il pagamento era stato eseguito in forza di un impegno personale della sorella. L’opposizione è rigettata in primo grado; la Corte d’appello accoglie invece il gravame e revoca il decreto. La ricorrente impugna la sentenza di appello con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi sono scrutinati congiuntamente per l’intrinseca connessione delle questioni: riguardano l’omessa o incongrua motivazione sull’ammissibilità dell’appello, la pretesa mutatio libelli in primo grado e la dedotta pronuncia ultrapetita su una questione di fatto non rimessa dalle parti nei termini di rito. La Corte li dichiara tutti inammissibili per plurime, concorrenti e autonome ragioni.

Il primo ordine di rilievo attiene ai requisiti di specificità del ricorso. La deduzione di errores in procedendo, pur legittimando in astratto il diretto esame degli atti da parte del giudice di legittimità, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo, da valutarsi alla luce delle prescrizioni degli artt. 366, primo comma, numm. 3 e 6, cod. proc. civ., declinate secondo i criteri di sinteticità e chiarezza della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, causa Succi e altri c/Italia. Tali criteri sono soddisfatti con la trascrizione essenziale, e per le parti d’interesse, degli atti e dei documenti richiamati, senza necessità di integrale riproduzione. Nel caso concreto il ricorso offriva invece una rappresentazione disorganica e frammentaria, omettendo di trascrivere compiutamente la memoria di trattazione del primo grado e restituendo un quadro nebuloso del fatto processuale.

Un secondo profilo autonomo di inammissibilità riguarda l’onere di localizzazione degli atti, imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.: la ricorrente non indicava la collocazione degli atti nel fascicolo di ufficio né la loro produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità, secondo i principi di Cass. Sez. U. n. 8950 del 2022 e Cass. Sez. U. n. 34469 del 2019.

Un terzo profilo attiene alla novità delle questioni, prospettate per la prima volta in sede di legittimità senza indicare in quale atto del giudizio di merito sarebbero state dedotte, con conseguente impossibilità del controllo ex actis. La Corte osserva in particolare che l’asserita mutatio libelli avrebbe dovuto costituire motivo di appello incidentale della odierna ricorrente, vittoriosa in prime cure.

Quanto al quarto motivo, concernente la dedotta violazione delle regole di valutazione delle prove e il principio di prova per iscritto degli accordi simulatori, la Corte rileva che la sentenza impugnata non ha affatto ravvisato un accordo simulatorio tra i contraddittori: ha negato l’esistenza di un titolo legittimante l’azione di ripetizione e l’ingiustificato arricchimento in capo al debitore, riconducendo il pagamento a un proprio esclusivo interesse dell’adempiente. La doglianza è quindi eccentrica rispetto alla ratio decidendi.

Il quinto motivo è infine inammissibile sotto molteplici aspetti: evoca impropriamente il vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. lamentando la non corretta valutazione di una prova testimoniale; la valutazione di attendibilità del testimone è attività riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità; le circostanze oggetto della prova sono comunque prive di decisività. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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