La mancata indicazione della fonte del potere rappresentativo rende inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. 3 n. 8997 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La persona fisica che agisce in giudizio in nome e per conto di una società deve indicare la fonte del proprio potere di rappresentanza sostanziale, anche quando tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale. Solo in presenza di tale indicazione sorge a carico della controparte l’onere di dimostrare che l’allegazione non trova riscontro nella fonte indicata. In mancanza dell’indicazione della fonte, e di fronte alla tempestiva contestazione della controparte, la parte che ha agito quale rappresentante ha l’onere di allegare e dimostrare, anche ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., quale sia l’atto da cui origina il proprio potere. La mancata produzione dell’atto attributivo del potere rappresentativo determina l’inammissibilità del ricorso e la parte è considerata come non costituita.
Il Fatto
Un passeggero, dopo un volo internazionale, non riceveva tempestivamente il proprio bagaglio, recuperato solo dopo alcuni giorni. Il viaggiatore conveniva in giudizio la compagnia aerea dinanzi al Giudice di pace, il quale accoglieva la domanda di risarcimento, condannando il vettore al pagamento di una somma di denaro.
La società di diritto russo proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, ma il Tribunale dichiarava l’impugnazione inammissibile. Il giudice d’appello rilevava che il gravame era stato proposto dal legale rappresentante per l’Italia, il cui potere derivava da una procura notarile rilasciata all’estero, mai prodotta in giudizio. Avverso tale decisione, la compagnia aerea ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, fondata sulla nullità della procura speciale conferita al difensore per la mancata produzione di una valida documentazione comprovante i poteri rappresentativi del procuratore della società estera. L’eccezione è stata ritenuta fondata.
La Suprema Corte ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il potere rappresentativo processuale può essere riconosciuto soltanto a chi sia investito di un potere di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. Il difetto di tali poteri determina l’esclusione della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento è possibile in ogni stato e grado del giudizio, ivi inclusa la sede di legittimità.
La Corte ha precisato che la persona fisica che conferisce il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare la propria qualità quando il potere rappresentativo deriva da un atto soggetto a pubblicità legale, poiché la controparte può verificarne l’esistenza consultando i registri. In tal caso, spetta a chi contesta il potere fornire la prova negativa. Tuttavia, deve sempre fornire l’indicazione della fonte da cui origina il potere, affinché la controparte sia messa in grado di procedere alla verifica.
Nella specie, l’epigrafe del ricorso e la procura alle liti indicavano il legale rappresentante per l’Italia, ma agli atti risultava depositata esclusivamente una visura camerale che non consentiva di accertare la sussistenza dei poteri rappresentativi. La società ricorrente non aveva indicato se il potere derivasse dallo statuto o da altro atto sociale, né aveva prodotto l’atto attributivo del potere, nonostante la tempestiva contestazione della controparte.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, considerando la parte come non costituita. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e al versamento di una somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ravvisandone i presupposti processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.