Legittimo il licenziamento se l’assenza all’audizione non è giustificata (Cass. civ. Sez. V n. 11741 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, il lavoratore ha diritto, qualora ne abbia fatto richiesta, di essere sentito oralmente dal datore di lavoro. Ove il datore abbia convocato il lavoratore per una certa data, questi non ha diritto a un differimento dell’incontro limitandosi ad addurre un’impossibilità di presenziare, poiché l’obbligo di accogliere la richiesta sussiste solo se essa risponde a un’effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile. Il medesimo principio si applica quando l’impedimento allegato riguardi non il lavoratore ma il rappresentante sindacale designato, e sia allegato da quest’ultimo. La presenza del rappresentante al colloquio non è garanzia indefettibile, derivando solo da apposita richiesta e non assumendo le caratteristiche della difesa tecnica del processo penale. La valutazione sull’indeterminatezza degli impegni allegati costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Un dirigente impugna il licenziamento disciplinare intimatogli nel novembre 2018, contestando vizi formali e sostanziali della procedura e chiedendo il pagamento delle retribuzioni residue, il risarcimento del danno biologico e da perdita di chance e il rimborso di spese mediche non più coperte dal fondo di assistenza sanitaria. Il Tribunale respinge le domande; la Corte d’appello di Torino rigetta l’appello con sentenza n. 507/2021.
Il lavoratore ricorre per cassazione con tre motivi, tutti incentrati sulla violazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970: la mancata audizione con l’assistenza del rappresentante sindacale, l’erronea valutazione delle prove e la tardività della contestazione disciplinare.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’orientamento consolidato — richiamato anche da Cass. n. 26043/2023 — secondo cui l’obbligo del datore di accogliere la richiesta di audizione sussiste solo ove questa risponda a un’esigenza difensiva non altrimenti tutelabile. Convocato il lavoratore per una data, il differimento non è dovuto in presenza di una mera allegazione di impossibilità. La sentenza impugnata è conforme a tali principi, già espressi da Cass. n. 5314/2017 e, in termini analoghi, da Cass. n. 9313/2021, n. 980/2020, n. 14106/2016, n. 9223/2015, n. 8845/2012 e n. 7493/2011.
Il Collegio condivide l’estensione del principio all’ipotesi in cui l’impedimento riguardi il rappresentante sindacale designato e sia allegato da quest’ultimo. Poiché il lavoratore non deduce l’esistenza di disposizioni collettive o aziendali che regolassero la fattispecie, la mancata audizione congiunta del lavoratore e del sindacalista non integra di per sé violazione delle garanzie procedimentali, in assenza di specifica richiesta di audizione congiunta. La presenza del rappresentante al colloquio non è garanzia indefettibile ex art. 7 st. lav., derivando solo da apposita richiesta ai sensi del terzo comma (Cass. n. 855/2017).
Nel caso concreto la Corte territoriale ha accertato che solo il rappresentante — non insieme al lavoratore — aveva comunicato la propria indisponibilità, che gli impegni allegati erano rimasti indeterminati anche in giudizio e che era rimasta immotivata l’assenza del dirigente all’incontro. La garanzia procedimentale risulta compiutamente esercitata mediante le dettagliate giustificazioni scritte, senza che il lavoratore abbia dedotto il pregiudizio subito. La tesi del dovere di contattare l’associazione sindacale è priva di base normativa.
Il secondo motivo è inammissibile: versandosi in ipotesi di c.d. doppia conforme, opera la preclusione di cui ai commi quarto e quinto dell’art. 348-bis c.p.c., né il motivo individua fatti storici decisivi controversi (Sez. un. n. 21973/2021; Sez. un. n. 8053/2014). Il terzo motivo è parimenti inammissibile per genericità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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