Agevolazioni sisma Abruzzo acconti non versati scomputabili solo entro 40 per cento (Cass. civ. Sez. V n. 11740 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni fiscali connesse al sisma Abruzzo 2009, non è autorizzato lo scomputo per l’intero delle somme dovute a titolo di acconti di imposta ove esse non siano ancora state versate per effetto della rateizzazione disposta dall’art. 39 d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. nella l. 122 del 2010, in favore dei contribuenti colpiti dall’evento sismico residenti nel c.d. cratere. Da un lato, l’art. 22, comma 1, lett. b), T.U.I.R. autorizza solo lo scomputo delle somme effettivamente versate; dall’altro, l’art. 33, comma 28, ultima parte, l. 183 del 2011 riduce l’importo dei tributi dovuti nella misura del 40 per cento. Lo scomputo integrale rappresenterebbe una ingiustificata locupletazione non consentita dalla legge. Il giudice tributario non può determinare il credito in misura superiore a quello indicato nell’atto impositivo impugnato.
Il Fatto
Una società contribuente, con sede nel cratere del sisma abruzzese del 6 aprile 2009, impugna la sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo che, in riforma della decisione di primo grado, aveva esteso il recupero fiscale all’intero importo degli acconti indicati nella dichiarazione per il periodo d’imposta 2010. L’Agenzia delle Entrate aveva iscritto a ruolo la differenza tra gli acconti calcolati con metodo storico e le imposte dovute a saldo, disconoscendo la parte di acconti sospesi e non versati.
La società aveva scomputato gli acconti non versati, determinando un saldo pari a zero e un credito d’imposta per l’eccedenza. La questione approda in Cassazione perché il giudice di appello, discostandosi dalle tesi di entrambe le parti, aveva ampliato la pretesa oltre il limite della cartella esattoriale impugnata.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La cartella di pagamento, come l’avviso di accertamento e ogni atto impositivo, circoscrive il contenuto della domanda dell’amministrazione finanziaria. Quest’ultima, attrice sostanziale nelle cause di impugnazione, non può essere superata in sede decisoria, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. Il giudice può interpretare le norme in modo diverso dalle parti, ma non determinare il credito in misura superiore all’atto impugnato.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo emergenziale: la sospensione dei pagamenti, la ripresa regolata dall’art. 25, comma 2, d.l. 78 del 2009 e dall’art. 39 d.l. 78 del 2010, la riduzione al 40 per cento prevista dall’art. 33, comma 28, della l. 183 del 2011.
Il Collegio richiama i propri precedenti (Cass. Sez. V n. 12558 del 2024, n. 11242 del 2024, n. 9385 del 2024) secondo cui la normativa mira ad agevolare in modo graduato i soggetti colpiti dal sisma, senza consentire locupletazioni. Scomputare per intero acconti poi pagati solo nella misura del quaranta per cento produrrebbe un bonus aggiuntivo mai previsto dalla legge.
La soluzione si concilia con la lettera dell’art. 22 T.U.I.R., che ammette lo scomputo solo dei versamenti eseguiti. Il recupero totale, però, non può intervenire per l’intero, essendo la somma dovuta solo nella frazione del 40 per cento: la cartella va annullata per la parte eccedente tale misura, al netto degli acconti già versati.
Il quarto motivo è fondato. L’assenza di normativa espressa sul trattamento degli acconti non versati esclude l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 5 d.lgs. 472 del 1997. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo per la determinazione del recupero e la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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