Demansionamento del dirigente medico e tutela della professionalità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5506 del 02.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato il dirigente medico non vanta un diritto soggettivo allo svolgimento di interventi chirurgici quantitativamente e qualitativamente costanti nel tempo, né può opporsi a scelte aziendali finalizzate a tutelare gli interessi collettivi richiamati dall’art. 1 del d.lgs. n. 502/1992 o alle direttive del responsabile della struttura volte ad assicurare efficienza e qualità del servizio. La professionalità del dirigente riceve comunque tutela, perché non può essere posto in condizione di sostanziale inattività né assegnato a funzioni che richiedano un bagaglio di conoscenze specialistiche diverso da quello posseduto e allo stesso non assimilabile. Ai fini della distribuzione degli incarichi assumono valore prioritario la competenza e la capacità degli operatori sanitari, dovendosi ritenere in contrasto con il fondamentale diritto alla salute dei cittadini una diversa soluzione che assegni preminenza al criterio dell’equa ripartizione del lavoro. L’esercizio dei poteri datoriali resta soggetto ai principi di correttezza e buona fede e non può ispirarsi a finalità vessatorie né causare uno sproporzionato e ingiustificato sacrificio della controparte.
Il Fatto
Un dirigente medico di primo livello, responsabile di una struttura semplice presso l’unità operativa di chirurgia generale di un’azienda ospedaliera universitaria, ha convenuto in giudizio la struttura sanitaria lamentando di essere stata costretta a una condizione di sostanziale inattività per circa ventidue mesi, dal trasferimento di sede dell’unità operativa di chirurgia d’urgenza fino al febbraio 2008.
Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato l’azienda al risarcimento del danno alla professionalità. La Corte di Appello ha riformato la decisione ed escluso il demansionamento, valorizzando la prova documentale non esaminata dal primo giudice e le risultanze dell’istruttoria. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; l’azienda ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità del procedimento per la mancata verbalizzazione dell’udienza e per l’assenza in atti del provvedimento di dichiarazione di urgenza, con lesione del diritto di difesa. La Corte ha respinto la censura rilevando che la trattazione scritta era stata disposta ai sensi dell’art. 83, comma 5, del d.l. n. 18/2020 e del decreto del Presidente della Corte di Appello adottato il 4.5.2020. Poiché la dichiarazione di urgenza è espressamente non impugnabile, ogni questione sulla pretesa lesione difensiva resta superata; il rito speciale rende inapplicabile la disciplina generale invocata e la mancanza del verbale non integra alcuna delle nullità previste dal sistema processuale emergenziale.
Nel merito la Corte ha affrontato il tema del demansionamento nella dirigenza sanitaria pubblica. L’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 esclude l’applicabilità agli incarichi dirigenziali dell’art. 2103 cod. civ., esclusione ribadita dalle parti collettive e coerente con l’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, che colloca la dirigenza sanitaria in un unico ruolo, articolato per responsabilità professionali e gestionali. Per le stesse ragioni non trova applicazione l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, riferibile al solo personale non dirigente.
La Corte ha ribadito che i poteri derivanti dalla preposizione alla struttura sono funzionali alla posizione di garanzia assunta nei confronti del paziente, come già affermato in materia penale. Nella distribuzione degli incarichi assumono rilievo prioritario la competenza e la capacità degli operatori, non un criterio di equa ripartizione del lavoro. Tuttavia la professionalità del dirigente non resta priva di tutela: non è ammessa la sostanziale inattività né l’assegnazione a funzioni estranee al bagaglio specialistico posseduto.
La sentenza impugnata non si è discostata da tali principi. La Corte territoriale ha escluso il totale svuotamento delle mansioni e ha accertato che la riduzione dei compiti dipendeva da un’effettiva necessità organizzativa, legata alla contrazione degli spazi e dei posti letto. Le censure non prospettano il carattere vessatorio della condotta datoriale, né si confrontano con il decisum.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione dei fatti storici, trasformando il giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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